Legittimità della composizione del gruppo di lavoro ai fini dell’ammissione in gara: il possesso delle professionalità minime come requisito di partecipazione e la separazione tra requisiti soggettivi e valutazione tecnica dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta da G.E. Granda Engineering s.r.l. contro l’aggiudicazione della gara relativa ai servizi di collaudo per la 'Casa del Basket' di Cantù. La società contestava l’ammissione del RTP CEAS per presunta carenza di requisiti nella figura dell’esperto PEF, ritenendo che la mancanza di specifiche competenze professionali dovesse comportare l’esclusione. Il Consiglio di Stato ha però chiarito che, secondo la lex specialis e il Codice Appalti, il requisito di partecipazione riguarda la presenza di un gruppo di lavoro con tutte le professionalità minime richieste, mentre le competenze specifiche dei singoli componenti incidono solo sulla valutazione dell’offerta tecnica e sul punteggio attribuito. Di conseguenza, la doglianza è stata rigettata e sono state confermate le decisioni di primo grado, con condanna alle spese.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge di gara e la loro distinzione dai criteri qualitativi che incidono sulla valutazione dell’offerta tecnica. Il Consiglio di Stato, interpretando sistematicamente la lex specialis con i principi del Codice dei Contratti Pubblici (favor partecipationis e principio del risultato), ha ribadito che per l’ammissione alla gara è necessaria la presenza nel gruppo di lavoro di tutte le figure professionali indicate come minime, senza che sia richiesto, in tale fase, il possesso da parte di ciascun nominativo di specifici titoli o esperienze nel settore. Tali elementi sono rilevanti solo ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico. Diversamente, l’assenza di una professionalità minima nominativamente prevista è causa di esclusione. Per quanto riguarda l’ipotetico ricorso a figure esterne tramite avvalimento, la decisione ha ritenuto la censura improcedibile per carenza d’interesse, visto che comunque l’eventuale accoglimento non avrebbe comportato l’aggiudicazione in capo all’appellante. La sentenza richiama anche i principi di interpretazione sistematica delle regole di gara ai sensi del codice civile, applicabili ai bandi e disciplinari. In sintesi, la decisione tutela la partecipazione e la concorrenza, ponendo una linea di demarcazione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti valutativi dell’offerta.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è menzionato per chiarire il corretto svolgimento della procedura aperta di gara, in cui tutti gli operatori interessati possono presentare offerta. La sentenza conferma che la selezione delle offerte avviene nel rispetto della procedura aperta disciplinata dall’art. 71, con attenzione ai termini adeguati e alle regole di partecipazione previste dalla lex specialis e dal Codice dei Contratti Pubblici.



