Esclusione per mancato rispetto degli obblighi sul lavoro dei disabili: legittimità dell’esclusione automatica ex art. 80, comma 5, lett. i), Codice Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva rigettato il ricorso del RTI Technital contro l’esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi di indagini geotecniche. La società mandante White Lab S.r.l. non risultava in regola, alla data di presentazione della domanda, con gli obblighi sul lavoro dei disabili previsti dalla legge 68/1999. La dichiarazione di regolarità presentata era contestata: la stazione appaltante aveva accertato l’inadempimento tramite certificazioni AFOL e aveva quindi disposto l’esclusione automatica ex art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. 50/2016. L’appello di Technital, fondato su presunti errori di diritto e sulla natura solo “dichiarativa” dell’obbligo in questione, non è stato accolto, ritenendo corretta la valutazione della stazione appaltante e conforme l’esclusione alla normativa nazionale ed europea.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce che la verifica del rispetto degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili è requisito essenziale di partecipazione alle gare pubbliche: la sua mancanza alla data di presentazione dell’offerta determina l’esclusione automatica, senza che la stazione appaltante abbia margini di discrezionalità. Certificazioni come quelle rilasciate da AFOL Metropolitana hanno valore di dichiarazioni di scienza rilevanti nella verifica amministrativa, anche se non impugnabili autonomamente. La possibilità di compensare le scoperture a livello locale con eccedenze a livello nazionale richiede la stipula effettiva delle convenzioni ex art. 11 L. 68/1999 prima della domanda di partecipazione; la sola richiesta di stipula non è sufficiente. Il Consiglio di Stato ha inoltre confermato che il regime di gradualità per gli obblighi di assunzione di disabili (ex art. 2, d.P.R. 333/2000) era applicabile solo in un contesto ormai superato e non a fattispecie sopravvenute come quella della fusione societaria di White Lab. Né la normativa nazionale né quella europea prevedono discrezionalità sull’esclusione per inottemperanza all’obbligo di assunzione di disabili. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE avanzata dall’appellante è stata rigettata per irrilevanza e assenza di contrasti con la direttiva 2014/24/UE.



