08/06/2026

Illegittimità dell’aggiudicazione d’appalto per modifica dei criteri di attribuzione del punteggio economico e risarcimento del danno in favore della seconda classificata

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Calabria che aveva annullato l'aggiudicazione di un appalto per la gestione di un micronido, in quanto la commissione di gara aveva applicato una formula diversa da quella prevista dal disciplinare per l’attribuzione dei punteggi economici, alterando in modo illegittimo la graduatoria. In conseguenza di tale violazione, la Cooperativa seconda classificata (“La Piramide”) aveva diritto al risarcimento del danno per mancata aggiudicazione, comprensivo del lucro cessante e, in misura ridotta, del danno curriculare, per un totale di € 9.255,63. L’appello del Comune, che chiedeva una riduzione del risarcimento, è stato respinto, confermando la piena legittimità della liquidazione operata dal primo grado.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure del Comune, sostenendo che la società ricorrente aveva offerto adeguate prove del danno subito, sia in termini di mancato utile (lucro cessante) sia, in misura minore, di danno curriculare legato alla perdita di opportunità future per non aver potuto eseguire un appalto pubblico di rilievo. La decisione si fonda sul principio che la stazione appaltante non può modificare, dopo la presentazione delle offerte, i criteri di valutazione delle offerte economiche stabiliti nella lex specialis di gara. Il giudice amministrativo ha quindi confermato il diritto al risarcimento nella misura equitativamente determinata dal TAR, ritenendo sia che la commissione abbia alterato l’esito della gara in violazione delle previsioni del disciplinare, sia che il danno lamentato fosse adeguatamente provato secondo i parametri giurisprudenziali.