Esclusione per carenza del requisito di iscrizione all'Albo autotrasportatori e limiti all'utilizzo del subappalto qualificante negli appalti pubblici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società European Buildings a r.l. contro la sua esclusione da una gara per servizi di trasloco indetta da Aler Milano. L’esclusione è stata motivata dalla mancata iscrizione all’Albo degli autotrasportatori per conto terzi, requisito richiesto per la prestazione principale, e dalla non ammissibilità del subappalto qualificante per tale prestazione secondo la lex specialis. Le regole di gara prevedevano esplicitamente la possibilità di ricorrere solo all’avvalimento operativo per sopperire a tale carenza. Il Consiglio di Stato ha ribadito la differenza tra subappalto qualificante e avvalimento operativo, ritenendo legittima l’esclusione e inapplicabile il soccorso istruttorio in presenza di una carenza sostanziale di requisiti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione conferma la legittimità dell’esclusione dalla procedura di gara di un operatore economico che abbia dichiarato di voler eseguire la prestazione principale (servizio traslochi) mediante subappalto qualificante, in assenza del requisito essenziale dell’iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi. Il disciplinare di gara, correttamente interpretato secondo i criteri letterale e sistematico, consentiva tale modalità solo per le prestazioni secondarie, mentre per la prestazione principale l’unica alternativa ammessa era l’avvalimento operativo, che comporta obblighi ulteriori (esibizione del contratto, identificazione dell’ausiliario, dichiarazioni ex art. 104 Codice degli appalti). Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio per sanare la mancata stipula del contratto di avvalimento, in quanto costituisce una carenza sostanziale e non meramente formale. Il principio del favor partecipationis e della massima concorrenza non può giustificare l’ammissibilità di forme organizzative diverse da quelle espressamente previste dalla lex specialis.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è citato per qualificare la procedura come procedura aperta, in cui qualsiasi operatore economico può presentare offerta, ma resta fermo il rispetto dei requisiti e delle regole di partecipazione stabilite dalla lex specialis.
L’articolo 90 è stato rilevante per le modalità e i termini di comunicazione dei provvedimenti di aggiudicazione ed esclusione alle imprese partecipanti. In particolare, la valutazione sulla tempestiva impugnazione dei provvedimenti di aggiudicazione è rinviata al giudice di primo grado, essendo questione legata alla validità della comunicazione ai sensi di quest’articolo.
L’articolo 101 viene richiamato per chiarire che il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sanare la mancanza di un requisito sostanziale (iscrizione all’Albo o contratto di avvalimento), ma solo per carenze formali o documentali. L’assenza di un requisito essenziale di partecipazione determina legittimamente l’esclusione, senza possibilità di essere sanata successivamente.
L’articolo 104 disciplina l’istituto dell’avvalimento, che la lex specialis richiedeva espressamente per sopperire alla carenza del requisito tecnico professionale. La sentenza spiega che solo tramite avvalimento (con gli specifici adempimenti previsti) si poteva integrare il requisito mancante per la prestazione principale, mentre non era ammesso il subappalto qualificante quale mezzo alternativo.



