08/09/2026

Gara bike sharing: annullamento aggiudicazione per omessa verifica di equivalenza tra CCNL

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Puglia, accoglie l'appello di Vaimoo S.r.l. e annulla l'aggiudicazione della gara per il servizio di bike sharing in favore di On Electric Charge Mobility S.r.l. Il vizio rilevato consiste nell'omessa verifica, da parte della Stazione Appaltante, dell'equivalenza tra il contratto collettivo applicato dall'aggiudicatario (CCNL commercio) e quello indicato negli atti di gara (CCNL metalmeccanico/industria), come imposto dalla normativa sugli appalti. Le altre censure riguardanti subappalto, anomalia offerte, rispetto delle specifiche tecniche, e la fusione societaria, sono state rigettate. L'Amministrazione dovrà quindi riesaminare il segmento procedimentale relativo alla verifica dell'equivalenza contrattuale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza individua quale unico motivo fondato la mancata verifica da parte della Stazione Appaltante dell'effettiva equivalenza delle tutele offerte dal CCNL applicato da On Electric rispetto a quello previsto dalla lex specialis di gara. Se la stazione appaltante intende accettare un CCNL diverso da quello indicato nel bando, è tenuta a svolgere, ai sensi dell'art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici, una puntuale e motivata comparazione dei trattamenti normativi ed economici, cosa non avvenuta nella procedura contestata. Le altre doglianze dell'appellante Vaimoo (subappalto non dichiarato, offerta anomala, carenze tecniche, mancanza di verifica sui requisiti dopo fusione) sono state respinte in quanto inidonee a fondare l'esclusione dell'aggiudicataria o comunque correttamente valutate dalla Commissione di gara e dal TAR. Il Consiglio di Stato chiarisce che il vizio comporta l'obbligo per l'Amministrazione di rinnovare la fase procedimentale viziata, senza riconoscere danni alla ricorrente, e dispone la compensazione delle spese.