Annullamento della procedura di gara per servizi di sicurezza presso l’Aeroporto di Genova a causa di disfunzioni nella piattaforma telematica e irregolarità nelle offerte economiche
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato, accogliendo sia l’appello principale di Securpol Puglia S.p.a. sia l’appello incidentale del raggruppamento Fidelitas S.p.a. – ICTS Italia S.r.l., ha annullato l’intera procedura di gara per l’affidamento quadriennale dei servizi di sicurezza presso l’Aeroporto di Genova, rilevando gravi irregolarità derivanti dalla piattaforma telematica utilizzata per la presentazione delle offerte economiche. In particolare, la piattaforma non consentiva ai concorrenti di inserire correttamente il valore complessivo offerto, portando ad errori nella formazione delle offerte e nella successiva attribuzione dei punteggi. L’offerta del raggruppamento Fidelitas è risultata superiore alla base d’asta e, nonostante i chiarimenti richiesti, la manipolazione e l’errata gestione della piattaforma hanno inficiato la regolarità e trasparenza della gara. Il Consiglio di Stato ha quindi annullato l’intera procedura, compensando le spese processuali tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla constatazione che la piattaforma informatica predisposta dalla stazione appaltante non consentiva il corretto inserimento del valore totale dell’offerta, elemento essenziale per il calcolo del punteggio economico, come previsto dalla legge di gara. La commissione, per ovviare alle incongruenze riscontrate, aveva richiesto chiarimenti e adattato le offerte, ma ciò non ha risolto il vizio procedimentale originario: le offerte economiche erano oggettivamente viziate e, in particolare, quella del raggruppamento Fidelitas risultava superiore alla base d’asta, causando una legittima esclusione secondo la lex specialis. Tuttavia, le disfunzioni della piattaforma e l’intervento manuale successivo della stazione appaltante hanno comportato una compromissione della trasparenza e della parità di trattamento fra i concorrenti. Considerato che il vizio riguardava il cuore stesso della procedura di gara (formazione e valutazione delle offerte economiche), la soluzione più conforme ai principi di legalità, buon andamento e affidamento è parsa l’annullamento integrale della procedura.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41 è richiamato indirettamente per quanto riguarda la corretta determinazione dei costi, in particolare quelli della manodopera nella fase progettuale e nella predisposizione delle basi di gara, esigenza che è stata disattesa nel caso concreto a causa delle incongruenze tra i dati forniti dalla stazione appaltante e quelli inseriti nella piattaforma.
L’articolo 71 disciplina la procedura aperta attraverso la quale si svolgeva la gara. Nella sentenza viene evidenziato come il rispetto dei termini, delle modalità di presentazione e della pubblicità delle offerte sia stato fortemente compromesso dalle anomalie del sistema telematico adottato, andando a ledere i principi di trasparenza e imparzialità propri della procedura aperta.
L’articolo 101 concerne il soccorso istruttorio e la possibilità per la stazione appaltante di richiedere chiarimenti ai concorrenti sulle offerte economiche. Tuttavia, la sentenza sottolinea che, pur essendo stati richiesti chiarimenti a fronte degli errori della piattaforma, non era ammissibile sanare un vizio che riguardava la struttura stessa dell’offerta o le sue componenti economiche essenziali, compromettendo la parità tra concorrenti.
L’articolo 108 regola il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, utilizzato nella gara in questione. La sentenza rimarca che la corretta indicazione e valutazione dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza sono requisiti fondamentali, ma la piattaforma non ha consentito un reale confronto tra le offerte secondo le regole fissate, rendendo inapplicabile il meccanismo di aggiudicazione previsto dall’articolo e dal disciplinare di gara.



