Esclusione da gara per illecito professionale: legittima la valutazione autonoma e discrezionale della Stazione Appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello della società esclusa da una gara d'appalto per la refezione scolastica nel Comune di Crispano, confermando la legittimità dell'esclusione per grave illecito professionale. La sentenza ribadisce che spetta alla stazione appaltante svolgere una valutazione autonoma e discrezionale sull'affidabilità dell'operatore, prendendo in considerazione sia il quadro dei fatti contestati sia le eventuali misure di self cleaning adottate dall'impresa. La motivazione della stazione appaltante è stata ritenuta sufficiente e non viziata, anche rispetto a principi di proporzionalità e fiducia. Le decisioni giurisprudenziali favorevoli alla società in altri casi non vincolano la valutazione specifica delle singole amministrazioni.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la controversia relativa all’esclusione di una società cooperativa dalla gara per la fornitura del servizio di mensa scolastica, motivata dalla stazione appaltante sulla base di un grave illecito professionale accertato nei confronti dell’operatore e del suo legale rappresentante. La società aveva contestato la decisione, sostenendo che si trattasse di un episodio unico, circoscritto temporalmente, e che la stazione appaltante non avrebbe valutato autonomamente le circostanze né le misure di self cleaning adottate per ripristinare l’affidabilità. Il Consiglio di Stato, invece, ha riconosciuto che la stazione appaltante ha motivato in modo approfondito l’esclusione, valutando non solo il fatto principale ma anche la pluralità di condotte illecite, la loro attualità e la loro incidenza sull’affidabilità, nonché l’inidoneità delle misure di self cleaning adottate, che sono state o poco documentate o introdotte a posteriori. Il Consiglio di Stato ha inoltre sottolineato la natura discrezionale e non sindacabile del giudizio di affidabilità da parte della stazione appaltante e l’irrilevanza di precedenti provvedimenti favorevoli all’operatore adottati in diversi contesti amministrativi. Da ultimo, il Collegio ha ribadito che l’esclusione non comporta una “espulsione a vita” dal mercato, ma si riferisce alla singola procedura e amministrazione, con le future valutazioni che potranno tenere conto dell’efficacia delle misure di self cleaning adottate dall’operatore.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 1 viene richiamato dall’appellante a sostegno del principio di proporzionalità e della necessità che l’operato della stazione appaltante sia finalizzato al miglior risultato nell’interesse pubblico, contemperando legalità, efficacia e buona amministrazione. La sentenza chiarisce che il perseguimento del risultato non esclude, ma anzi richiede, un'attenta valutazione della affidabilità degli operatori a tutela del servizio e dell’utenza.
Il principio della fiducia viene evocato dall’appellante per lamentare il rischio di una esclusione ‘a vita’. Il Consiglio di Stato sottolinea che la fiducia è un criterio volto a favorire il rapporto tra amministrazione e operatori, ma la valutazione dell’affidabilità e l’esercizio dei relativi poteri restano nell’ambito discrezionale della stazione appaltante. L’art. 2 non impedisce l’esclusione ove sia motivata dalla perdita di affidabilità in quella specifica procedura.
L’articolo 96 disciplina le cause e la procedura di esclusione dalle gare. La società appellante sostiene che alcuni fatti contestati fossero irrilevanti perché risalenti oltre i tre anni previsti come limite temporale. La sentenza conferma che il limite triennale è correttamente applicato, ma ammette che fatti più risalenti possono essere valutati come elementi di contesto, non come cause esclusive di esclusione.
L’articolo 98 è centrale nella sentenza: il grave illecito professionale (comma 3, lett. g) giustifica l’esclusione, purché la stazione appaltante motivi adeguatamente sulla sussistenza delle condizioni e tenga conto delle misure di self cleaning (commi 2, 6 e 8). Il Consiglio di Stato giudica conforme la procedura seguita dal Comune, rilevando che la motivazione ha considerato la gravità, attualità e incidenza dei fatti e ha valutato – seppur criticamente – le misure correttive prospettate dall’operatore, ritenendole non sufficienti a ripristinare la fiducia.



