Escussione della cauzione in caso di mancata stipula del contratto d’appalto per causa imputabile all’aggiudicatario
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’escussione della cauzione provvisoria da parte della Regione Liguria nei confronti della società Menarini, la quale si era resa indisponibile a stipulare il contratto per la fornitura di dispositivi medici, dopo aver ottenuto l’aggiudicazione di due lotti in una gara pubblica. Il Collegio ha ritenuto imputabile a Menarini la mancata stipulazione del contratto, in quanto non ha mai formalmente ritirato l’offerta nei modi previsti e la causa di indisponibilità dei prodotti era nota da tempo. Pertanto, è stata respinta la richiesta di Menarini di annullamento della revoca dell’aggiudicazione e dell’escussione della cauzione, rigettando tutti i motivi di appello e confermando la responsabilità oggettiva prevista dal Codice dei contratti pubblici.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha stabilito che la stazione appaltante ha agito correttamente nell’escutere la garanzia provvisoria dopo aver revocato l’aggiudicazione a Menarini, poiché la società non ha mai comunicato formalmente e secondo le modalità prescritte l’intenzione di ritirare la propria offerta. Sebbene il termine di validità dell’offerta fosse scaduto, la volontà di recesso non è stata chiaramente espressa da Menarini né comunicata correttamente tramite i canali prescritti dal disciplinare di gara. Inoltre, la causa di indisponibilità dei prodotti non è stata ritenuta forza maggiore, poiché Menarini ne era a conoscenza da tempo ma non ha tempestivamente informato la stazione appaltante, contravvenendo anche agli obblighi di buona fede e correttezza. In tal senso, la mancata stipula del contratto si configura come fatto imputabile all’aggiudicatario, che legittima l’escussione della cauzione ai sensi dell’art. 93, c. 6, D.lgs. 50/2016. È stata anche ribadita la natura sostanziale di aggiudicatario degli operatori economici “idonei” selezionati in accordi quadro come quello in oggetto, per cui la garanzia provvisoria può essere escussa anche nei loro confronti. Non sussistono violazioni di principi di proporzionalità o parità di trattamento e risultano infondate le richieste di rimessione agli organi europei o costituzionali.



