09/04/2026
Art. 25Art. 71

Esclusione da gara pubblica: obbligo di contraddittorio sulla congruità del Piano Economico-Finanziario (PEF)

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello di una società esclusa da una gara per la gestione di un impianto sportivo di Roma Capitale, annullando il provvedimento di esclusione per mancato rispetto del contraddittorio nella fase di valutazione della sostenibilità e congruità del Piano Economico-Finanziario (PEF). La sentenza chiarisce che la valutazione negativa del PEF, avvenuta senza la previa richiesta di spiegazioni all’operatore economico, costituisce violazione delle regole di gara e dei principi di buon andamento e imparzialità amministrativa. L’esclusione non poteva fondarsi sull’inidoneità dell’asseverazione del PEF da parte di un revisore contabile persona fisica, poiché il nuovo codice non lo vieta espressamente. Le spese sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza analizza le motivazioni dell’esclusione dell’operatore economico, riscontrando che il provvedimento impugnato era basato su due ragioni: 1) presunta inidoneità dell’asseverazione del PEF da parte di un revisore contabile persona fisica; 2) insostenibilità e inadeguatezza del PEF. Sul primo punto, il Consiglio di Stato rileva che il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023) non esclude i revisori persone fisiche dalla possibilità di asseverare il PEF, quindi l’esclusione per questo motivo è illegittima. Sul secondo punto, la sentenza sottolinea che il Disciplinare di gara e la normativa impongono un effettivo contraddittorio con l’operatore prima di escluderlo per PEF inadeguato. In questo caso, l’amministrazione non ha chiesto chiarimenti all’operatore sulle criticità rilevate, violando i principi procedimentali e il diritto di difesa. Essendo la valutazione della congruità del PEF attività caratterizzata da discrezionalità tecnica, il mancato contraddittorio impedisce di ritenere legittima l’esclusione anche alla luce del principio di ‘invarianza del risultato’ ex art. 21 octies L. 241/1990. Per questi motivi, il Consiglio di Stato annulla il provvedimento di esclusione e rinvia alla stazione appaltante per un nuovo esercizio del potere, rispettando il contraddittorio.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 25

L’articolo 25 è richiamato in quanto la gara si è svolta attraverso piattaforma digitale, garantendo parità di accesso come previsto dalla normativa. Inoltre, il disciplinare di gara prevedeva specifiche fasi procedimentali ‘in piattaforma’, tra cui la verifica della sostenibilità del PEF, evidenziando la centralità delle piattaforme digitali nell'intero ciclo di gara e la necessità di garantirne corretto funzionamento e trasparenza.

Articolo 71

L’articolo 71 è menzionato perché la procedura di gara era una procedura aperta, secondo cui ogni operatore economico poteva presentare offerta, assicurando i termini minimi e la trasparenza richiesti dalla norma. L’impostazione procedurale della gara e le garanzie di pubblicità, modalità e tempistiche disciplinate sono pienamente conformi ai principi dell’articolo 71.

Articoli di riferimento