Gara per il Parco della Giustizia di Bari: corretta attribuzione dei punteggi LEED e legittimità delle offerte – Rigetto degli appelli
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha esaminato una complessa controversia relativa all’appalto integrato per la realizzazione del Parco della Giustizia di Bari. Manelli Impresa s.p.a. (seconda classificata) aveva impugnato l’aggiudicazione a favore del RTI Costruzioni Barozzi s.p.a. (Cobar), contestando l’erronea attribuzione di punteggi LEED per la sostenibilità ambientale. Il TAR aveva accolto in parte il ricorso, annullando gli atti limitatamente ai punti erroneamente attribuiti e imponendo una nuova valutazione motivata. L’Agenzia del Demanio (stazione appaltante) e Cobar hanno proposto appello, mentre Manelli e altri operatori hanno presentato appelli incidentali su vari profili (esclusioni, dichiarazioni, punteggi). Il Consiglio di Stato ha rigettato sia l’appello principale che quelli incidentali, confermando l’interpretazione del TAR sulla corretta lettura delle regole di gara e respingendo tutte le altre censure, compensando le spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza del Consiglio di Stato si concentra sull’interpretazione delle regole di attribuzione dei punteggi premiali LEED (criterio D.2) previsti nel disciplinare di gara. Secondo il Consiglio, solo i crediti LEED individuati come «ottenibili» (colonna “?” della checklist di progetto) potevano essere oggetto di miglioria e attribuzione di punteggio premiale. È quindi risultata errata l’attribuzione di punti anche per crediti ritenuti «non ottenibili» (colonna “N”), come invece fatto dalla commissione di gara. Il Consiglio di Stato ha citato i principi di interpretazione delle clausole della lex specialis secondo criteri letterali (ex artt. 1362 e 1363 c.c.), ribadendo il vincolo all’auto-regolamentazione della stazione appaltante. In merito alle altre censure (dichiarazioni fuorvianti, gravi inadempienze, punteggio sull’offerta tecnica e costi della manodopera), sono state tutte rigettate in quanto prive di fondamento o inammissibili, non essendo emerse violazioni delle cause di esclusione non automatiche o errori manifesti nell’azione amministrativa. In definitiva, la sentenza chiarisce che il rispetto rigoroso delle regole di gara, delle procedure di attribuzione dei punteggi e dei principi di chiarezza e auto-vincolo della lex specialis costituisce la base per la legittimità degli atti di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è richiamato perché la procedura per l’affidamento dell’appalto era una procedura aperta, regolata da tale norma. La sentenza sottolinea che la scelta della procedura garantiva la massima partecipazione degli operatori economici, in linea con i principi di pubblicità, trasparenza e concorrenza sanciti dall’art. 71 del Codice. La corretta applicazione delle regole temporali e procedurali è alla base della legittimità della selezione delle offerte e delle successive valutazioni.
L’articolo 95 è invocato relativamente ai motivi di esclusione non automatica. In particolare, alcuni appelli incidentali chiedevano l’esclusione di concorrenti per presunte dichiarazioni fuorvianti o gravi inadempimenti (ad esempio sui lavori di Genova o sulle percentuali di esecuzione), invocando fattispecie dell’art. 95, comma 1, lettera e). Il Consiglio di Stato, confermando quanto già statuito dal TAR, ha escluso che ricorressero i presupposti applicativi dell’art. 95, sia perché le dichiarazioni contestate non erano risultate effettivamente fuorvianti, sia perché i fatti addotti erano successivi alla presentazione dell’offerta o non adeguatamente provati secondo le fattispecie individuate dalla norma.



