Legittima esclusione da gara d’appalto per irregolarità fiscale accertata tramite FVOE: rigetto dell’appello di Askanews S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto da Askanews S.p.A. contro la sentenza del TAR Toscana che ne aveva confermato l’esclusione dalla procedura negoziata indetta dal Comune di Firenze per irregolarità fiscale accertata tramite il FVOE (fascicolo virtuale operatore economico). La società, pur invocando l’avvenuto adempimento di un concordato preventivo e la mancata attivazione di un contraddittorio procedimentale, non ha fornito prova documentale idonea a coprire il periodo rilevante. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’esclusione automatica sancita dall’art. 94 del Codice dei Contratti Pubblici, poiché la documentazione prodotta da Askanews non dimostra la regolarità fiscale nel periodo intercorrente tra la scadenza per la presentazione delle offerte e la data dichiarata nell’appello.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla centralità del principio di regolarità fiscale quale requisito per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti pubblici. L'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione automatica dell’operatore economico che, al momento della presentazione dell’offerta, presenti violazioni gravi e definitivamente accertate in materia fiscale o previdenziale, salvo che abbia integralmente estinto il debito o assunto un impegno vincolante prima della scadenza del bando. Il Consiglio ha ritenuto che la certificazione FVOE faccia piena prova della posizione fiscale salvo querela di falso e che gravi sull’operatore il relativo onere probatorio. Inoltre, la stazione appaltante non è tenuta ad attivare un contraddittorio procedimentale in caso di irregolarità risultante dal FVOE, né ad effettuare ulteriori verifiche laddove la regolarità non sia documentata dall’operatore. Pertanto, l’esclusione di Askanews è risultata conforme alla legge e immune da vizi procedurali. La sentenza ribadisce il principio di autoresponsabilità degli operatori economici e delimita il ruolo della stazione appaltante nell’accertamento dei requisiti di ordine generale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 94 è stato applicato per valutare la legittimità dell’esclusione automatica dell’operatore economico dalla procedura di affidamento pubblico in presenza di irregolarità fiscale. Il Consiglio di Stato ha verificato che, ai sensi del comma 6, la causa di esclusione non opera solo se il debito risulta estinto o sia stato assunto un impegno vincolante a estinguerlo prima della presentazione dell'offerta, situazione non provata da Askanews. La sentenza chiarisce inoltre che la certificazione FVOE ha efficacia probatoria sufficiente per giustificare l’esclusione senza necessità di ulteriori indagini o contraddittorio procedimentale, in assenza di querela di falso o documentazione tempestiva e pertinente da parte del concorrente.



