09/04/2026
Art. 122

Legittimità della risoluzione del contratto di appalto per sopravvenuta interdittiva antimafia a carico di una società mandante in RTI

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità della risoluzione, da parte del Comune di Fiumicino, del contratto di appalto per la realizzazione di un asilo nido, motivata dalla sopravvenienza di un'informativa antimafia ostativa a carico di una delle società mandanti del RTI aggiudicatario. Le società ricorrenti non hanno esercitato tempestivamente, entro il termine di 30 giorni previsto dall’art. 95 del Codice Antimafia, la facoltà di estromettere o sostituire la mandante colpita da interdittiva. Il Comune, una volta decorso il termine, era legittimato a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 122 del Codice degli Appalti. Le doglianze sull’applicazione di termini ordinatori, sull’obbligo di comunicazione preventiva o di avvio del procedimento e sul perimetro della sospensione dell’interdittiva sono state tutte respinte.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla specialità e chiarezza delle norme in materia di misure antimafia: l’art. 95 d.lgs. 159/2011 attribuisce ai componenti del raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) la facoltà, da esercitarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’informativa antimafia alla mandante colpita, di estrometterla o sostituirla per non far ricadere sugli altri membri le conseguenze interdittive. Il termine è qualificato come perentorio: la mancata azione entro il termine comporta la perdita del diritto alla sostituzione e legittima la stazione appaltante a risolvere il contratto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che non esiste un obbligo per la stazione appaltante di avviare un procedimento di riassetto o di informare i componenti del RTI, né l’esigenza di un avvio del procedimento ex art. 7 legge 241/1990 prima della risoluzione. La responsabilità di comunicare l’informativa e di attivare la sostituzione grava sulle imprese stesse, secondo principi di autoresponsabilità interna al RTI. Il ricorso a istituti del codice dei contratti pubblici che prevedono meccanismi di sostituzione nella fase di gara (art. 97 d.lgs. 36/2023) non può estendersi alla fase esecutiva, in cui prevalgono le regole speciali antimafia. La risoluzione ex art. 122 d.lgs. 36/2023 è, quindi, automatica e legittima una volta scaduto infruttuosamente il termine di 30 giorni senza che sia intervenuta la sostituzione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 122

L’art. 122 è stato applicato per legittimare la risoluzione automatica del contratto da parte della stazione appaltante in presenza di un’informativa antimafia ostativa sopravvenuta nei confronti di uno dei componenti del raggruppamento. La sentenza evidenzia che tale evenienza rientra tra le cause obbligatorie di risoluzione previste dalla norma, escludendo la necessità di ulteriori valutazioni discrezionali o procedimenti istruttori da parte dell’amministrazione, una volta decorso il termine previsto dall’art. 95 d.lgs. 159/2011 senza che il RTI abbia provveduto alla tempestiva estromissione o sostituzione della mandante colpita.

Articoli di riferimento