Esclusione da Gara per Grave Illecito Professionale: Contraddittorio Procedimentale, Self-Cleaning e Limiti al Potere Espulsivo della Stazione Appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di Autostrade per l'Italia S.p.A., confermando la sentenza del TAR Lombardia che aveva annullato l’esclusione del Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori Scarl da una procedura di gara pubblica. Il Consiglio di Stato ha riconosciuto l’illegittimità dell’esclusione che era stata disposta senza la previa attivazione del contraddittorio e senza adeguata valutazione delle misure di self-cleaning presentate dal Consorzio. La sentenza ribadisce che la stazione appaltante deve attenersi ai limiti per legge nelle esclusioni per grave illecito professionale, motivando specificamente la gravità e la rilevanza dei fatti contestati e valutando le misure correttive adottate dall’operatore.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha esaminato la legittimità della decisione con cui il TAR aveva accolto le doglianze del Consorzio escluso dalla gara. È stato riconosciuto che la stazione appaltante non può disporre esclusioni automatiche in presenza di cause di grave illecito professionale, ma deve attivare un contraddittorio con l’operatore e valutare puntualmente eventuali misure di self-cleaning adottate. La sentenza sottolinea come il potere di esclusione sia vincolato: è necessario motivare la gravità e il nesso dei fatti col contratto oggetto di gara e dare rilievo alla natura non automatica di tali esclusioni. Si conferma l’orientamento secondo cui la stazione appaltante non può arbitrariamente giudicare affidabilità o idoneità delle misure correttive, dovendo rispettare i criteri e le garanzie procedimentali fissati dal Codice degli Appalti. Infine, la pronuncia pone un limite alla reiterazione di provvedimenti espulsivi in difetto di mutamenti sostanziali nei fatti valutati, garantendo certezza e stabilità ai concorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo è stato richiamato per disciplinare le cause e la procedura di esclusione degli operatori economici dalle gare pubbliche. Il Consiglio di Stato ha affermato che la stazione appaltante, in presenza di possibili cause di esclusione per illecito professionale, deve attivare un contraddittorio procedimentale e valutare le eventuali misure di self-cleaning proposte dall’operatore. Non è legittima, secondo il Codice, un’esclusione automatica senza la verifica della gravità, attualità e pertinenza dell’illecito contestato, né senza considerare la possibile efficacia delle misure correttive adottate. La sentenza sancisce quindi che le esclusioni ai sensi dell’art. 96 devono essere puntualmente motivate, nelle forme e nei termini previsti dalla norma, a garanzia del diritto di difesa e della parità di trattamento degli operatori.



