09/07/2026
Art. 17

Gara per il monitoraggio delle aree marine protette: legittimità dell'aggiudicazione a ETT S.p.A. e limiti della giurisdizione amministrativa sulla fase esecutiva

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Invitalia ed ETT S.p.A., riformando la sentenza del TAR Lazio che aveva annullato l'aggiudicazione del lotto 2 della gara per il servizio di monitoraggio delle aree marine protette. Secondo il Consiglio di Stato, i requisiti tecnici imposti dalla lex specialis dovevano essere intesi come indicativi e non tassativi, e l'offerta di ETT, pur prevedendo una soluzione tecnica non integralmente wireless, raggiungeva pienamente le finalità oggetto dell'appalto. Sono stati ritenuti infondati i motivi di WSense relativi alla determinabilità dell'oggetto dell'appalto, al possesso dei requisiti tecnico-professionali dell'aggiudicataria e alla verbalizzazione delle operazioni di gara. Inoltre, la domanda di annullamento di atti relativi alla fase esecutiva è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa a favore di quella ordinaria.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato chiarisce che, nelle gare pubbliche di servizi, le specifiche tecniche – se qualificate come indicative dalla documentazione di gara – non fungono da limite tassativo per l’ammissibilità delle offerte, purché esse permettano comunque il raggiungimento della finalità dell’appalto. Il giudice amministrativo sottolinea l’importanza di interpretare la lex specialis secondo il principio di favor partecipationis e concorrenza, privilegiando quindi soluzioni che favoriscano la più ampia partecipazione degli operatori economici e non restringano artificialmente il mercato. La sentenza ribadisce inoltre che l’oggetto dell’appalto deve considerarsi determinato laddove la finalità è chiaramente indicata (qui: il servizio di monitoraggio), mentre i mezzi tecnici possono essere vari. Quanto ai requisiti tecnico-professionali richiesti, questi devono essere valutati con criterio di analogia e non identità rispetto ai servizi pregressi. Infine, il Consiglio di Stato delimita la propria giurisdizione alle fasi di affidamento, rinviando le controversie sulle fasi esecutive al giudice ordinario.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 17

L'articolo 17 è rilevante nella parte della sentenza che distingue tra la fase di affidamento (procedura di gara e aggiudicazione, soggetta a giurisdizione amministrativa) e la fase esecutiva del contratto (discussa nei motivi aggiunti da WSense), che ricade invece sotto la giurisdizione ordinaria. La sentenza richiama l’art. 17, commi 8 e 9, in materia di esecuzione anticipata delle prestazioni in caso di urgenza prima della stipula del contratto, sottolineando che, iniziata la fase esecutiva a seguito della consegna anticipata, le ulteriori contestazioni sono di natura obbligatoria e vanno devolute al giudice ordinario.

Articoli di riferimento