Accesso agli atti di gara e rito super-accelerato: limiti, presupposti e garanzie difensive secondo l’Adunanza Plenaria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sul regime del rito super-accelerato previsto dall’art. 36, comma 4, del nuovo Codice degli Appalti in caso di accesso agli atti di gara oggetto di richieste di oscuramento. Il Collegio ha stabilito che il termine decadenziale breve di dieci giorni per impugnare le decisioni di oscuramento delle offerte si applica solo quando la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ha adempiuto integralmente agli obblighi informativi, incluse le motivazioni sulle richieste di oscuramento. In mancanza di questa comunicazione completa e contestuale, trova applicazione il rito ordinario con termine di trenta giorni. Inoltre, la mera pubblicazione di offerte oscurate o delle relative richieste non integra una decisione amministrativa implicita idonea a far decorrere il termine breve: serve un provvedimento espresso che renda chiaro l’effettivo esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante su tali oscuramenti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione interpreta restrittivamente la disciplina sul rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara (art. 36, comma 4, d.lgs. 36/2023). L’Adunanza Plenaria chiarisce che l’eccezionalità di tale rito – che consente un ricorso rapidissimo (entro dieci giorni) contro le decisioni sulle richieste di oscuramento delle offerte – si giustifica solo se la stazione appaltante comunica in modo tempestivo e contestuale, insieme all’aggiudicazione, sia gli atti di gara sia le specifiche decisioni (motivate e riconoscibili) sulle eventuali segretazioni. In caso di ritardi, omissioni o carenze sostanziali sugli obblighi informativi, si applica la disciplina ordinaria dell’accesso (art. 116 c.p.a.) e il termine di impugnazione è quello lungo (trenta giorni). La sola trasmissione di documenti oscurati o la mera ostensione delle richieste di oscuramento non è sufficiente a far scattare il termine breve: occorre un provvedimento espresso e motivato. Questa impostazione, oltre a garantire la tutela piena e informata del diritto di difesa dei concorrenti, assicura coerenza con i principi costituzionali e dell’Unione Europea sulla tutela giurisdizionale effettiva, evitando che ricorrenti siano costretti ad azioni “al buio” senza aver ben compreso contenuto e motivazione delle decisioni amministrative potenzialmente lesive.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 disciplina il bilanciamento tra accesso agli atti e tutela dei segreti tecnici e commerciali in sede di gara pubblica, stabilendo che le richieste di oscuramento devono essere valutate dall’amministrazione con provvedimento motivato. La sentenza ne evidenzia il ruolo quale base per la necessità di una decisione espressa e motivata sull’oscuramento, come presupposto per la decorrenza dei termini di impugnazione.
È il fulcro della pronuncia: la Plenaria interpreta restrittivamente l’ambito applicativo del rito super-accelerato previsto dal comma 4 dell’articolo, chiarendo che l’impugnazione con termine di dieci giorni si applica solo quando la stazione appaltante adempie compiutamente agli obblighi informativi e motivazionali sugli oscuramenti, contestualmente all’aggiudicazione. In caso contrario, opera il rito ordinario. Inoltre, la sentenza esclude la configurabilità di decisioni implicite (pubblicazione dell’offerta oscurata o comunicazione della sola richiesta di oscuramento) ai fini della decorrenza del termine breve.
L’articolo 90 regola le modalità di comunicazione delle decisioni di gara e il decorso dei termini, richiamato dalla sentenza per evidenziare che la decorrenza dei termini decadenziali per impugnare atti di gara parte dalla comunicazione digitale formalmente completa e puntuale, inclusiva delle decisioni sulle oscurità e delle relative motivazioni.
La sentenza richiama l’articolo 120 nella parte in cui il Codice del Processo Amministrativo (art. 120 modificato da d.lgs. 36/2023) fissa la decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara dalla comunicazione di cui all’art. 90 o dalla messa a disposizione degli atti secondo l’art. 36. Viene così rafforzato il principio di stretta connessione tra conoscibilità effettiva degli atti, diritto di difesa e celerità processuale.



