09/12/2025

Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 817/2025: Gara per videoendoscopia ORL – Rigetto appello Olympus contro aggiudicazione a Pentax

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Liguria che aveva respinto il ricorso di Olympus contro l'aggiudicazione alla società Pentax di una gara per la fornitura in noleggio di sistemi di videoendoscopia. Olympus contestava principalmente la mancata esclusione di Pentax per l’omessa indicazione dei costi della manodopera nell’offerta economica e per aver proposto una garanzia non conforme ai requisiti di gara, oltre alla valutazione dei punteggi tecnici. Il Consiglio di Stato ha rigettato tutte le censure, ritenendo che l’indicazione dei costi della manodopera, in questo caso, non fosse esigibile per come era strutturata la modulistica di gara e che la garanzia offerta da Pentax fosse conforme alle prassi e sufficientemente esaustiva. Ha inoltre confermato che la valutazione tecnica delle offerte non era viziata da errori o illogicità manifeste e non sindacabile nel merito dal giudice.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza afferma che, in presenza di modulistica di gara ambigua e della mancanza di un campo specifico per l’indicazione dei costi della manodopera, non può essere sanzionata l’omissione di tale indicazione nell’offerta economica, anche alla luce del legittimo affidamento degli operatori sul modello predisposto dalla stazione appaltante. Inoltre, la clausola di garanzia 'full risk' di Pentax è ritenuta rispettosa dei requisiti di gara, poiché le esclusioni (danni da uso improprio, negligenza o dolo) sono considerate coerenti con la normale prassi commerciale e non svuotano di contenuto la copertura assicurativa richiesta. Sul merito delle valutazioni tecniche, il Consiglio di Stato ricorda che il controllo giurisdizionale si limita a macroscopici errori o manifesta irragionevolezza, che nel caso di specie non ricorrono. Viene dunque riaffermato il principio secondo cui non è consentito al giudice sostituirsi alle valutazioni discrezionali della commissione di gara relativamente all’attribuzione dei punteggi.