Esclusione per interdittiva antimafia e gravi illeciti professionali in gara Consip: limiti di efficacia del controllo giudiziario e continuità dei requisiti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell'esclusione di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) da una gara Consip per servizi di pulizia, a causa dell'intervenuta interdittiva antimafia, della perdita dei requisiti economico-finanziari e della presenza di gravi illeciti professionali riferibili ai gestori delle società del RTI (anche solo per rinvio a giudizio). Il controllo giudiziario disposto in sede penale dopo l'interdittiva non produce effetti retroattivi sulla gara già in corso. L'incameramento della cauzione provvisoria è considerato atto dovuto. Sono stati rigettati tutti i motivi di appello proposti dalla società esclusa.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta il tema dell'interdittiva antimafia e della possibilità per una società colpita di continuare a partecipare a procedure di gara pubbliche dopo essere stata ammessa a controllo giudiziario. I giudici ribadiscono che, secondo la normativa vigente ratione temporis (art. 80 D.Lgs. 50/2016), solo le gare indette dopo l'ammissione a controllo giudiziario possono beneficiare della sospensione dell'interdittiva; nelle gare già in corso, l'effetto preclusivo permane. Viene anche confermato che i gravi illeciti professionali, quali il rinvio a giudizio per reati connessi alla moralità professionale e all'affidabilità, possono legittimare l'esclusione dalla gara, anche senza sentenza definitiva, specialmente se commessi da soggetti apicali delle imprese coinvolte (teoria del 'contagio'). La perdita dei requisiti economico-finanziari (mancanza della fascia di classificazione) è correttamente valutata dalla stazione appaltante sulla base della documentazione aggiornata. L'esclusione può essere formalizzata anche dopo l'aggiudicazione definitiva non efficace, fase in cui la legge prevede la verifica dei requisiti. L'incameramento della cauzione provvisoria, in caso di esclusione dell'aggiudicatario, è automatico e non richiede valutazioni sulla colpevolezza, costituendo una garanzia oggettiva per la stazione appaltante.



