09/12/2025

Rigetto dell’appello di B.B.S. S.r.l. contro l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione per mancata certificazione del dispositivo offerto in gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto da B.B.S. S.r.l. contro la sentenza del TAR Veneto che aveva confermato la legittimità dell’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione a suo favore, disposto dalla stazione appaltante (Azienda ULSS 6 Euganea) poiché il dispositivo Jetrail Sealer, presentato nell’offerta, risultava privo della necessaria certificazione di conformità al Regolamento UE 745/2017 per dispositivi medici al momento della scadenza della gara. Non è stata ammessa la produzione di documentazione integrativa/certificativa successiva, in ossequio ai principi di immodificabilità dell’offerta e alla tutela della par condicio dei concorrenti. L’appello incidentale della controinteressata e le richieste di declaratoria di inammissibilità sono state dichiarate improcedibili. B.B.S. S.r.l. è stata condannata alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ruota attorno al principio secondo cui i requisiti e la documentazione richiesti dalla lex specialis di gara devono essere posseduti e dimostrati già al momento della presentazione dell’offerta e non possono essere integrati successivamente, né in fase di soccorso istruttorio né nel corso di un eventuale procedimento di autotutela. Il Consiglio di Stato ha affermato che la certificazione di conformità al Regolamento UE 745/2017 costituisce elemento essenziale e insostituibile per la partecipazione, non surrogabile da documenti equivalenti o da valutazioni ex post. Ha inoltre ribadito che la tutela della legalità, della concorrenza e della par condicio nelle procedure di gara pubblica prevalgono sull’interesse al risultato e sulla possibilità di sanare ex post carenze documentali, anche laddove sia in discussione l’autotutela della stazione appaltante. La scelta della stazione appaltante di richiedere la certificazione per tutti i dispositivi, inclusa la sigillatrice, è stata ritenuta legittima e conforme al potere di discrezionalità tecnica, non essendo escluso il principio di equivalenza, che tuttavia doveva essere dimostrato documentalmente in fase di offerta. L’appello principale e incidentale sono stati dichiarati improcedibili, i motivi aggiunti sono stati respinti e la parte soccombente (B.B.S. S.r.l.) è stata condannata alle spese.