10/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 57Art. 102

Legittimità dell’esclusione dalla gara per mancanza del progetto di assorbimento sulle modalità di applicazione della clausola sociale

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di L’Operosa s.p.a., confermando l’esclusione dalla gara indetta da Ferservizi s.p.a. per la mancata allegazione del progetto di assorbimento, richiesto a pena di esclusione dal disciplinare di gara. La sentenza chiarisce che la documentazione illustrativa delle modalità di applicazione della clausola sociale, in conformità agli artt. 57 e 102 del Codice degli Appalti, costituisce elemento essenziale e strutturale dell’offerta e, in quanto tale, non è soccorribile tramite soccorso istruttorio. La stazione appaltante agì correttamente nell’escludere l’operatore che si era limitato a un impegno generico, senza fornire la necessaria dettagliata esplicazione richiesta dal bando.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sulla considerazione che l’omessa allegazione del progetto di assorbimento, cioè del documento che illustra in modo analitico le modalità di attuazione della clausola sociale (stabilità occupazionale del personale), comporta una lacuna sostanziale dell’offerta economica, secondo il combinato disposto degli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023. La normativa vigente qualifica tali elementi come requisiti necessari dell’offerta e impone che essi siano presenti già all’atto della presentazione dell’offerta, in modo da consentire alla stazione appaltante di valutarne la serietà e l’effettiva volontà di rispettare gli impegni sociali. Tale omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio, che può operare solo su aspetti formali e non su elementi sostanziali dell’offerta economica o tecnica, pena la violazione della parità di trattamento e della trasparenza tra concorrenti. Il generico impegno all’assorbimento del personale e il possesso della certificazione SA8000 non sono sufficienti a colmare tale mancanza, che incide direttamente sulla validità dell’offerta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

L’articolo 1 è stato chiamato in causa dall’appellante, sostenendo che il provvedimento di esclusione violasse il principio di risultato, in quanto la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la sostanza dell’offerta per garantire il miglior esito possibile del procedimento. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha giudicato che il rispetto formale e sostanziale dei requisiti richiesti dalla legge di gara è essenziale per assicurare trasparenza, concorrenza e affidabilità nella selezione del contraente.

Articolo 2

Il principio della fiducia, richiamato come criterio generale di azione nei contratti pubblici, è stato oggetto di censura da parte dell’appellante, che riteneva l’esclusione eccessivamente formalistica e non rispettosa della fiducia negli operatori. Il Consiglio di Stato, però, chiarisce che la fiducia tra operatori e amministrazione deve comunque tradursi nel rispetto di obblighi e procedure disposte dalla normativa e dalla lex specialis.

Articolo 10

L’articolo 10, che sancisce la tassatività delle cause di esclusione e la massima partecipazione, è stato citato dall’appellante per sostenere che l’esclusione fosse fondata su una causa non tassativa. Il Consiglio di Stato ha invece affermato che, essendo l’obbligo di presentazione del progetto di assorbimento previsto a pena di esclusione dalla lex specialis e coerente con quanto previsto dagli artt. 57 e 102 del Codice, la relativa causa di esclusione è conforme ai principi di tassatività e legalità.

Articolo 57

L’articolo 57 costituisce il fondamento per l’inserimento nei bandi di clausole sociali che prevedano come requisiti necessari dell’offerta sia l’assunzione di specifici impegni in tema di stabilità occupazionale sia la loro esplicitazione. La sentenza ribadisce che la documentazione richiesta a tal fine integra un elemento imprescindibile e strutturale dell’offerta, la cui mancanza rende l’offerta stessa inammissibile.

Articolo 102

L’articolo 102 impone che l’operatore indichi nell’offerta le modalità con cui intende adempiere agli impegni previsti dalle clausole sociali. Il Consiglio di Stato sottolinea come, in base alla nuova disciplina, la presentazione di detta documentazione sia un obbligo a pena di esclusione, non surrogabile da un mero impegno generico o dalla presentazione postuma tramite soccorso istruttorio.

Articoli di riferimento