10/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 57Art. 102

Esclusione dalla gara per mancata allegazione del progetto di assorbimento: legittimità della clausola escludente e limiti al soccorso istruttorio

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’esclusione dalla gara disposta nei confronti di L’Operosa S.p.A. da parte di Ferservizi, motivata dall’omessa allegazione del progetto di assorbimento, previsto come requisito essenziale dall’art. VII.3 del disciplinare e richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis. Secondo il Consiglio, l’obbligo di dettagliare le modalità attuative della clausola sociale (stabilità occupazionale) costituisce un elemento intrinseco dell’offerta economica, come chiarito dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. 36/2023. Tale elemento non può essere integrato ex post tramite soccorso istruttorio, configurandosi come una lacuna sostanziale e non formale. Non è sufficiente la generica dichiarazione di adesione alla clausola sociale, né può supplire la semplice certificazione SA8000. L’appello di L’Operosa è respinto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione ribadisce che la partecipazione a una gara pubblica richiede il rispetto rigoroso delle prescrizioni della lex specialis e delle norme imperative del Codice degli Appalti. Nel caso specifico, la mancata allegazione del progetto con cui venivano esplicitate le concrete modalità di attuazione della clausola sociale (impegno al riassorbimento del personale uscente) integra una carenza sostanziale dell’offerta economica, poiché la normativa vigente (artt. 57 e 102 d.lgs. 36/2023) attribuisce a tale adempimento natura di requisito essenziale e non meramente formale. Di conseguenza, la stazione appaltante è tenuta a escludere l’operatore che omette tale documento e non può attivare il soccorso istruttorio, che consentirebbe integrazioni solo in presenza di carenze formali e non di veri elementi dell’offerta. Il Consiglio di Stato sottolinea inoltre che la clausola sociale e la modalità di adempimento sono strumenti funzionali a garantire la parità di trattamento e la serietà degli impegni occupazionali. La genericità della dichiarazione di impegno, anche se accompagnata da certificazioni di responsabilità sociale, non vale a colmare la mancanza sostanziale di un progetto specifico richiesto dalla legge di gara. La pronuncia si pone in linea con il mutato assetto normativo introdotto dal nuovo Codice, che rafforza le prescrizioni sulle clausole sociali e prevede la tassatività delle cause di esclusione (art. 10), il perseguimento degli obiettivi di risultato (art. 1) e l’importanza della fiducia e della leale collaborazione tra amministrazioni e operatori (art. 2).

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato dalla ricorrente, il principio del risultato sottende la necessità che le procedure di gara siano orientate a un esito conforme agli interessi pubblici e ai principi di efficienza, efficacia e legalità. Il Consiglio di Stato ribadisce che la prescrizione della lex specialis, volta a garantire la reale capacità organizzativa degli operatori rispetto alla clausola sociale, risponde proprio a tale principio, assicurando serietà di offerta e tutela occupazionale.

Articolo 2

Richiamato dalla parte ricorrente quale principio di fiducia tra amministrazione e operatori, il Consiglio di Stato lo inquadra come cornice di leale collaborazione ma chiarisce che esso non può elidere il rispetto di regole imperative o consentire integrazioni postume di elementi sostanziali dell’offerta, che metterebbero a rischio la parità di trattamento tra gli operatori.

Articolo 10

La parte appellante contesta la legittimità della clausola escludente richiamando il principio di tassatività delle cause di esclusione. Il Consiglio di Stato precisa che la sanzione dell’esclusione è legittima quando la lex specialis richiede a pena di esclusione elementi qualificati dalla legge come 'essenziali' o 'necessari', e che le clausole relative alla modalità di attuazione della clausola sociale, imposte dal Codice, assumono questo carattere in quanto previste da norma imperativa.

Articolo 57

Viene interpretato quale disposizione che attribuisce carattere di requisito necessario dell’offerta alla modalità di adempimento della clausola sociale e alla garanzia di stabilità occupazionale. Il Consiglio di Stato chiarisce che l’omessa dimostrazione concreta delle modalità con cui il concorrente intende rispettare la clausola sociale costituisce una lacuna essenziale dell’offerta, integrando causa di esclusione automatica.

Articolo 102

L’articolo è letto in combinato con il 57: impone che l’operatore economico indichi sin dall’offerta le modalità attuative degli impegni sociali, tra cui la stabilità occupazionale. La sentenza evidenzia che il dettaglio delle modalità è oggetto di immediata valutazione in fase di gara e non è suscettibile di integrazione successiva (soccorso istruttorio), pena la violazione della par condicio e delle regole di trasparenza e serietà dell’offerta.

Articoli di riferimento