10/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 10Art. 57Art. 102

Esclusione da gara per mancata allegazione del progetto di assorbimento e valore delle clausole sociali nella disciplina degli appalti pubblici

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da L’Operosa s.p.a., confermando la legittimità della sua esclusione dalla gara indetta da Ferservizi s.p.a. per l’omessa allegazione del progetto di assorbimento, richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis, quale documento relativo alle modalità di applicazione della clausola sociale. Secondo il Collegio, tale omissione costituisce una carenza essenziale dell’offerta economica non rimediabile tramite soccorso istruttorio, coerentemente con la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), che ha rafforzato il ruolo delle clausole sociali e dei relativi obblighi dichiarativi. La certificazione SA8000 non supplisce detta carenza.

Spiegazione Dettagliata

La decisione esamina se la mancata allegazione del progetto di assorbimento, previsto dalla lex specialis, sia causa legittima di esclusione e se sia possibile sanare tale omissione tramite soccorso istruttorio. Richiamando le nuove norme del Codice degli appalti, il Consiglio di Stato chiarisce che l’obbligo di allegare il progetto che espliciti le concrete modalità di rispetto della clausola sociale rappresenta un requisito necessario ed essenziale dell’offerta, ex artt. 57 e 102 d.lgs. 36/2023. La mancanza di tale documento si traduce in una carenza strutturale dell’offerta, non assimilabile a un mero errore formale, e perciò non sanabile tramite soccorso istruttorio, per rispetto del principio di parità di trattamento tra concorrenti. La Corte esclude che la mera dichiarazione di volontà di assorbimento totale o il possesso della certificazione SA8000 possano sostituire l'obbligo documentale richiesto dalla legge di gara. Viene così ribadita la centralità delle clausole sociali e della loro attuazione concreta nella fase di gara, escludendo sia la possibilità di sanatoria postuma sia il riconoscimento di effetti a certificazioni di carattere generale non richieste dalla lex specialis.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

È richiamato tra i principi la cui violazione è dedotta dall'appellante. Il Consiglio di Stato evidenzia che il perseguimento del risultato (buon andamento, efficienza, efficacia) si concretizza anche attraverso il rispetto dei requisiti documentali previsti dalla legge di gara, a tutela della legalità e della corretta gestione delle clausole sociali.

Articolo 2

Il principio di fiducia tra amministrazione e operatori economici viene invocato dalla ricorrente nelle sue doglianze, ma la sentenza chiarisce che tale principio non può prevalere sui precisi obblighi dichiarativi previsti a garanzia della trasparenza e della leale competizione tra operatori.

Articolo 10

La parte ricorrente lamenta la violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, sostenendo che la mancata allegazione del progetto di assorbimento non debba comportare automaticamente l’esclusione. Il Consiglio di Stato tuttavia conferma che, alla luce della formulazione innovativa degli artt. 57 e 102, la mancata produzione del documento integra una causa legittima e tassativa di esclusione, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta secondo la lex specialis e la normativa sopravvenuta.

Articolo 57

L’articolo disciplina le clausole sociali quali elementi necessari dell’offerta. La sentenza ne sottolinea l'imperatività e la funzione di garanzia della stabilità occupazionale, affermando che la loro attuazione concreta (tramite progetto di assorbimento) è requisito essenziale, la cui mancanza determina l’esclusione, senza possibilità di sanatoria.

Articolo 102

Disciplina l’obbligo, per gli operatori, di indicare le modalità di rispetto della clausola sociale. La sentenza precisa che tale obbligo si traduce nella necessità di produrre un documento specifico che illustri dette modalità, e che la sua mancata allegazione non può essere surrogata da mere dichiarazioni generiche o certificazioni di carattere generale.

Articoli di riferimento