Legittimità del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e limiti allo ius variandi nell’appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, sent. 26 febbraio 2026)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Edil San Felice S.p.A. avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la legittimità dell'aggiudicazione del 40% del lotto n.16 a favore dell'ATI Ital Sem e altri, nell’ambito di una gara europea per la manutenzione delle tratte autostradali. L’appellante contestava la gestione del procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta e, in particolare, la presunta violazione del termine massimo di 15 giorni per fornire le giustificazioni, la modifica dei costi della manodopera e del CCNL applicato, la carenza motivazionale e altri profili istruttori. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il comportamento della stazione appaltante circa la gestione dei tempi e delle fasi istruttorie, ha chiarito i limiti di modifica delle voci di costo nella fase di giustificazione (in assenza di violazione degli elementi essenziali), e ha riconosciuto la correttezza della valutazione di congruità operata dalla stazione appaltante. L’appello è stato quindi respinto integralmente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione affronta la natura e la gestione del procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte nelle gare pubbliche, in particolare alla luce del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs. 36/2023). Il Consiglio di Stato ha ribadito che il termine di quindici giorni per la presentazione di giustificazioni in caso di sospetto di anomalia dell’offerta (art. 110, d.lgs. 36/2023) ha natura ordinatoria e non perentoria: la stazione appaltante mantiene discrezionalità nel concedere proroghe e articolare il procedimento, purché rispetti comunque il termine massimo dalla prima richiesta. Non sussiste il diritto degli operatori a una dilazione, ma è ammessa una scansione istruttoria bifasica per la complessità della verifica. Quanto alle modifiche nella tabella dei costi della manodopera e nell’indicazione del CCNL, la sentenza precisa che, dopo la riforma normativa, la modifica del contratto collettivo in fase di giustificazioni è ammessa solo per attività secondarie e se non incide su elementi essenziali dell’offerta, rimanendo preclusa per la componente prevalente dell’appalto. In ogni caso, le variazioni operate dalla controinteressata riguardavano attività minoritarie, senza alterare la struttura o l’importo complessivo dei costi della manodopera. La valutazione di congruità dell’offerta è stata ritenuta corretta e adeguatamente motivata, con attenzione alle criticità emerse, ma ritenute economicamente non decisive. La sentenza rileva inoltre che la verifica dell’anomalia dell’offerta è volta a garantire l’affidabilità dell’operatore e non assume carattere sanzionatorio; il procedimento è connotato da elasticità e collaborazione. Le contestazioni della ricorrente sono state giudicate infondate o generiche, anche in relazione alla presunta carenza di motivazione, che nella specie era invece ampiamente e analiticamente sviluppata.



