10/07/2026

Annullamento dell'aggiudicazione in gara d'appalto per erronea individuazione del triennio di riferimento dei requisiti economico-finanziari

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell'Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l., annullando il provvedimento di aggiudicazione del lotto 2 a Tigerpol Soc. Coop. e dichiarando l’inefficacia del relativo contratto. La decisione è fondata sul rilievo che i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avrebbero dovuto essere provati con riferimento al triennio 2021-2023, immediatamente antecedente la data di pubblicazione del bando, e non al triennio erroneamente dichiarato (2020-2022) dalla controinteressata. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di ricorrere al soccorso istruttorio per consentire all'operatore economico di integrare la documentazione secondo il triennio corretto. È stato invece rigettato il motivo d’appello relativo all’asserita irregolarità dell’offerta economica.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza interviene sulla corretta interpretazione della lex specialis e della normativa in tema di requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il triennio di riferimento per la verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale coincide con gli ultimi tre esercizi approvati antecedenti la data di pubblicazione del bando (2021-2023), in conformità al dato letterale della clausola di gara e all’interpretazione sistematica dell’art. 100 del Codice dei contratti pubblici. La documentazione probatoria deve essere riferita a tale periodo, e la diversa individuazione del triennio rilevante per ciascun concorrente in base alla tempistica di approvazione dei bilanci non è ammissibile, pena la violazione della par condicio. Il provvedimento di aggiudicazione è dunque stato annullato, ma si è ritenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 del Codice dei contratti pubblici, al fine di consentire all’aggiudicataria la corretta integrazione della dichiarazione dei requisiti. L’offerta economica è stata invece ritenuta conforme alla lex specialis, applicando il criterio ermeneutico di cui all’art. 1367 c.c. e interpretando la clausola contestata nel suo complesso.