Verifica di anomalia delle offerte: la non perentorietà del termine e la prevalenza della discrezionalità istruttoria della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Trenitalia e di Fenix Consorzio Stabile, riformando la decisione del TAR Veneto che aveva annullato l'aggiudicazione a favore di Fenix nella gara per la manutenzione del sito IMC Mestre. Il TAR aveva censurato la stazione appaltante per aver dilatato i tempi e suddiviso la richiesta di giustificativi nella verifica di anomalia dell’offerta, ritenendo perentorio il termine di 15 giorni previsto dall’art. 110, d.lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato ha invece chiarito che tale termine è ordinatorio e che la stazione appaltante può svolgere un’istruttoria articolata secondo le esigenze di completezza e proporzionalità, senza violare i principi di risultato, buon andamento o par condicio.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sulla corretta interpretazione dell’art. 110 del Codice degli Appalti, che disciplina la verifica delle offerte anormalmente basse. Il Consiglio di Stato ha affermato che la tempistica dei 15 giorni per la produzione delle spiegazioni è un termine ordinatorio e non perentorio: il suo superamento non comporta l’illegittimità dell’atto né l’esclusione automatica dell’operatore economico. La stazione appaltante conserva ampia discrezionalità nell’istruire la verifica di anomalia, potendo formulare richieste ulteriori e organizzare incontri per garantire l’effettiva congruità e sostenibilità dell’offerta. L’interpretazione formalistica e rigida del TAR, che privilegia la celerità assoluta senza considerare la necessità di un esame istruttorio compiuto, viene respinta in quanto in contrasto sia col dato normativo nazionale sia con la disciplina eurounitaria (art. 69 della Direttiva 2014/24/UE). Viene inoltre ribadito che il principio del risultato (art. 1 Codice) ha lo scopo di favorire la massima efficienza e il miglior rapporto qualità-prezzo, non la mera accelerazione procedimentale, e non può tradursi in regole inesistenti come la perentorietà di termini non espressamente previsti come tali dalla legge.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 viene menzionato a presidio dei principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione. Il Consiglio di Stato richiama il principio per affermare che non vi possono essere esclusioni dalla gara fondate su irregolarità formali non tipizzate dalla legge; pertanto, la pretesa di ritenere perentorio il termine del subprocedimento (non espressamente previsto come tale) contrasta con il principio di tassatività e favor partecipationis.
Richiamato indirettamente in relazione ai principi sovranazionali, l’articolo 69 rafforza il principio di parità di trattamento e correttezza anche nei confronti di operatori esteri; nella sentenza, il riferimento serve a evidenziare che la disciplina interna sulla verifica delle offerte anomale deve essere interpretata in modo coerente con gli obblighi di consultazione sostanziale e approfondita previsti anche dalla direttiva europea, che non impongono automatismi espulsivi ma un vero contraddittorio.
Costituisce il fulcro del contenzioso. Il Consiglio di Stato precisa che il termine di 15 giorni fissato dall’articolo 110, comma 2, per la presentazione delle giustificazioni è ordinatorio e non perentorio. La norma attribuisce ampia discrezionalità alla stazione appaltante nella conduzione dell’istruttoria di verifica dell’anomalia, consentendo di articolare la richiesta di giustificativi anche in più fasi se ritenuto necessario per accertare l’attendibilità economica dell’offerta. L’interpretazione restrittiva adottata dal TAR, che limita la possibilità di ulteriori interlocuzioni, viene respinta perché non imposta dal dettato normativo né coerente con i principi generali del Codice degli Appalti e del diritto dell’Unione.



