10/11/2025

Illegittimità della modifica contrattuale nel servizio di pulizia e sanificazione presso l'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini: limiti alle variazioni in corso d’opera

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello presentato dall'Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini confermando la decisione del TAR Lazio che aveva annullato le delibere relative alla modifica e rinegoziazione del contratto d'appalto per i servizi di pulizia e sanificazione. Il giudice amministrativo ha ritenuto che non sussistessero i presupposti giuridici per le modifiche contrattuali apportate in corso d’esecuzione, poiché le variazioni e le circostanze addotte dall'Azienda (come l’aumento dei servizi dovuto anche al Giubileo 2025) erano eventi prevedibili e già ricompresi nella ‘lex specialis’. Inoltre, il nuovo affidamento e le relative condizioni economiche sono stati giudicati in violazione dell’obbligo di rispettare le condizioni offerte originariamente in gara dall’aggiudicatario, eludendo così il principio di evidenza pubblica.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che le modifiche contrattuali in corso d’esecuzione di appalti pubblici possono avvenire solo entro rigorosi limiti dettati dal Codice dei Contratti (art. 106 d.lgs. 50/2016), in particolare in presenza di circostanze del tutto impreviste e imprevedibili al momento dell’indizione della gara. Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha condiviso la valutazione del TAR secondo la quale sia il potenziamento dei servizi per esigenze organizzative sia l’evento del Giubileo non integravano questi requisiti, essendo tutti elementi ampiamente prevedibili e anzi già previsti dalla lex specialis dell’appalto. Il Collegio ha inoltre ritenuto illegittima la rinegoziazione del contratto con il subentrante alle condizioni da questi offerte, invece che a quelle dell’originario aggiudicatario, in violazione dell’art. 110, co. 2, d.lgs. 50/2016. Tale condotta costituisce elusione delle regole dell’evidenza pubblica e di concorrenza. Ne consegue la conferma dell’annullamento delle delibere impugnate e il rigetto dell’appello dell’Azienda.