Annullamento aggiudicazione appalto per indeterminatezza e modifica inammissibile dell’offerta economica (CIG B72793D440)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Quagliariello Infrastrutture S.r.l. contro l’aggiudicazione dell’appalto per la realizzazione di una pista ciclabile, annullando la decisione del TAR Salerno che aveva confermato l’aggiudicazione a favore del Consorzio ITM. La sentenza riconosce che vi era indeterminatezza dell’offerta economica di ITM e che la successiva rettifica del computo metrico estimativo (CME) da parte dell’operatore economico costituiva una modifica sostanziale e inammissibile dell’offerta, non trattandosi di mero errore materiale. Il CME, per la quota di lavori ‘a misura’, assumeva valore negoziale essenziale; la difformità tra importo risultante dal CME e importo determinato dall’applicazione del ribasso percentuale non poteva essere sanata in via istruttoria. Il ricorso incidentale ITM è stato dichiarato inammissibile. Il contratto, tuttavia, non viene dichiarato inefficace per lo stato avanzato dei lavori. Spese compensate per la complessità e novità della questione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su due principali profili: la natura essenziale del computo metrico estimativo (CME) nelle offerte per lavori pubblici almeno in parte ‘a misura’ e l’inammissibilità di modifiche sostanziali dell’offerta economica dopo la sua presentazione. Il Consiglio di Stato spiega che, secondo la lex specialis di gara, CME e ribasso percentuale dovevano coincidere e che, almeno per la parte ‘a misura’ dell’appalto, i prezzi unitari del CME costituiscono parametro negoziale. La commissione di gara ha consentito un'aggiustamento del CME da parte di ITM dopo la presentazione dell’offerta, giustificandolo come correzione di un errore materiale. Tuttavia, il Collegio reputa che non si trattasse di un mero errore materiale immediatamente percepibile, ma di un’aggiunta/manipolazione inammissibile, lesiva dei principi di par condicio e di immutabilità dell’offerta. La correzione ha quindi condotto alla nullità dell’aggiudicazione. Il Consiglio di Stato esclude l’inefficacia del contratto per ragioni di tutela dell’affidamento e dello stato di avanzamento della commessa e compensa le spese per la novità della questione.



