11/09/2025

Il Consiglio di Stato annulla l’aggiudicazione ANAS per illegittima attribuzione dei requisiti e carenze nell’avvalimento

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto dall’ATI Adeos Group-Faro e annullato l’aggiudicazione dell’appalto, precedentemente assegnato a Moviter s.r.l. da ANAS, per il servizio triennale di sgombero neve e trattamenti invernali in Piemonte. La decisione riconosce l’erronea qualificazione, ad opera della stazione appaltante e del T.A.R., del requisito del fatturato specifico come economico-finanziario invece che tecnico-professionale secondo il nuovo Codice degli appalti; l’inidoneità del contratto di avvalimento presentato dall’aggiudicataria, che non specificava le risorse umane messe a disposizione; e la mancata sussistenza di requisiti di partecipazione in capo a Moviter al momento della domanda (disponibilità mezzi, depositi). La sentenza dichiara l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di Moviter, l’inefficacia del contratto già stipulato, e il subentro dell’ATI ricorrente, salvo le verifiche di legge.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato, esaminando l’appello dell’ATI Adeos Group-Faro contro l’assegnazione dell’appalto ANAS a Moviter, riforma la precedente sentenza del TAR. La motivazione centrale è che ANAS e il TAR hanno erroneamente trattato il ‘fatturato specifico’ come requisito di capacità economica, mentre ai sensi dell’art. 100 d.lgs. 36/2023 esso è requisito di capacità tecnico-professionale. Il contratto di avvalimento presentato da Moviter non indicava le risorse umane da mettere a disposizione — un obbligo imprescindibile in caso di requisiti tecnico-professionali (art. 104 del Codice). Inoltre, altri requisiti richiesti dalla lex specialis (mezzi, piazzali per stoccaggio) dovevano essere già posseduti e specificamente indicati in sede di domanda, mentre risultavano invece perfezionati solo successivamente. Il Consiglio di Stato evidenzia anche che la verifica di equivalenza del CCNL applicato doveva essere effettuata dalla stazione appaltante prima dell’aggiudicazione. Di conseguenza, viene annullata l’aggiudicazione a Moviter, dichiarata l’inefficacia del contratto già firmato, e disposto il subentro dell’ATI ricorrente, riservando le successive verifiche di legge.