Esclusione dalla Gara d’Appalto per Omissione di Informazioni Rilevanti e Grave Illecito Professionale: Legittimità e Discrezionalità della Stazione Appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato l’esclusione di una ditta dalla gara d’appalto per il servizio di pulizia delle spiagge del Comune di Otranto, ritenendo legittima la decisione dell’amministrazione comunale. L’esclusione era avvenuta per omessa dichiarazione di pendenze giudiziarie rilevanti, nonostante i reati contestati non rientrassero tra le cause di esclusione automatica previste dal Codice degli Appalti. La sentenza riconosce alla stazione appaltante ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità degli operatori, soprattutto quando la condotta omissiva mira a influenzare indebitamente il procedimento di aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La decisione ribadisce che l’affidabilità e l’integrità degli operatori economici sono elementi centrali nella partecipazione alle gare pubbliche. Il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/2023) non elenca più in modo dettagliato tutte le cause di esclusione legate a omissioni dichiarative, ma non esclude che queste possano comunque incidere – insieme ai fatti omessi – nella valutazione del ‘grave illecito professionale’. Il Consiglio di Stato sottolinea che il principio della fiducia (art. 2), quello della buona fede (art. 5), e il principio del risultato (art. 1) guidano l’azione delle amministrazioni. L’omissione di informazioni rilevanti, come procedimenti penali in essere collegati a precedenti rapporti contrattuali con la stessa amministrazione, è vista come tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale e giustifica l’esclusione. Inoltre, la decisione afferma la discrezionalità della stazione appaltante nel valutare, in modo motivato, se un operatore sia affidabile e integra, anche alla luce di principi generali e del contesto specifico. La sentenza rigetta anche l’argomento secondo cui l’estinzione di reati avvenuta automaticamente escluderebbe l’obbligo dichiarativo, chiarendo che l’effetto estintivo rileva solo se formalmente accertato dal giudice.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 2, che sancisce il principio della fiducia, è richiamato per affermare che il rapporto tra stazione appaltante e concorrenti si fonda su un presupposto di affidabilità e correttezza. La sentenza evidenzia che la fiducia va tutelata attraverso la responsabilità della stazione appaltante nel selezionare operatori affidabili, potendo escludere chi, mediante comportamenti omissivi o contrari a lealtà, metta in dubbio tale fiducia.
L’articolo 50 è menzionato in relazione alla procedura seguita dal Comune di Otranto per l’affidamento del servizio dopo la dichiarazione di gara deserta. Sebbene non incida direttamente sulle motivazioni sull’esclusione per illecito professionale, la sua citazione attesta la correttezza della procedura alternativa adottata dopo l’esclusione della ditta ricorrente, evidenziando il rispetto delle regole relative alle procedure di affidamento sotto soglia.
L’articolo 98, sul grave illecito professionale, è il fulcro della decisione: la sentenza sostiene che, anche nella cornice rigorosa e tassativa introdotta dal nuovo codice, la valutazione su fatti omissivi resta rilevante ai fini della affidabilità e integrità, specie se l’omissione mira a influenzare la gara. La Corte interpreta la norma, specie il comma 3, lett. b), in senso non solo letterale ma anche funzionale ai principi generali, consentendo l’esclusione ove sia messo in discussione il rapporto di fiducia tra appaltante e operatore per ragioni sostanziali di affidabilità, anche in assenza di una causa di esclusione automatica espressamente prevista per quella specifica omissione.



