12/05/2026
Art. 35Art. 226

Accesso agli atti di revisione PEF nelle concessioni BUL: legittimazione dei concorrenti e limiti di riservatezza

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto la richiesta di FiberCop S.p.A. di accesso alla documentazione relativa alla revisione dei piani economico-finanziari (PEF) delle concessioni per la rete a banda ultralarga (BUL), accordate a Open Fiber S.p.A. nelle aree bianche. La sentenza ribadisce che un operatore economico concorrente, anche non partecipante alla gara originaria, può vantare un interesse qualificato all’accesso ad atti relativi a modifiche contrattuali, specie quando la conoscenza sia funzionale alla tutela di propri diritti, come la prevenzione di aiuti di Stato illeciti. Il diniego parziale opposto dal Ministero e da Infratel è stato ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, in particolare per non aver puntualmente identificato le parti dei documenti effettivamente coperte da segreto tecnico o commerciale. Viene chiarito che solo informazioni effettivamente sensibili, individuate con precisione, possono essere sottratte all’accesso, mentre non ogni documento riconducibile a rapporti contrattuali può essere escluso dalla conoscibilità.

Spiegazione Dettagliata

La decisione approfondisce due snodi centrali: la titolarità dell’interesse all’accesso da parte di chi, pur non avendo partecipato alla gara pubblica, opera nel medesimo mercato e potrebbe essere danneggiato da decisioni di revisione contrattuale (come misure di riequilibrio finanziario potenzialmente in violazione delle regole sugli aiuti di Stato); e la corretta delimitazione dei limiti alla trasparenza previsti dal Codice degli appalti. Il Consiglio di Stato ritiene che FiberCop sia portatrice di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti, in quanto il suo ruolo di concorrente nel mercato della fibra ottica la legittima a verificare che le modifiche dei PEF non si traducano in vantaggi selettivi contrari alla normativa UE sugli aiuti di Stato. Non è necessario aver partecipato direttamente alla gara per essere legittimati all’accesso: ciò che conta è la possibilità di un pregiudizio concreto nella dinamica concorrenziale. Quanto alle eccezioni relative a segreti tecnici/commerciali o pareri legali, la sentenza chiarisce che il diniego deve essere specificamente motivato sulle singole informazioni effettivamente riservate, e che la nozione di 'parere legale' va intesa in senso restrittivo e non si estende a tutti gli atti istruttori o endoprocedimentali. Le amministrazioni non hanno fornito una motivazione adeguata, per cui il diniego non è legittimo. Gli appelli avversari vengono respinti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L'articolo 35 del nuovo Codice degli appalti, che disciplina accesso agli atti e riservatezza, è richiamato per sottolineare la necessità di bilanciare trasparenza e protezione delle informazioni riservate. La sentenza riprende i principi in esso contenuti, affermando che l’esclusione dall’accesso per ragioni di segreto tecnico, commerciale o di riservatezza è possibile solo in presenza di una puntuale motivazione e oscuramento selettivo delle sole parti effettivamente sensibili. Il Consiglio di Stato ribadisce la natura eccezionale delle deroghe alla trasparenza, richiedendo interpretazione restrittiva e concreta individuazione delle informazioni riservate.

Articolo 226

L'articolo 226 viene utilizzato per stabilire il regime normativo applicabile ratione temporis: pur essendo entrato in vigore il nuovo Codice (D.lgs. 36/2023), per la gara oggetto di causa restano applicabili le disposizioni del D.lgs. 50/2016, poiché la procedura è stata avviata prima della data di abrogazione formale del vecchio codice. Ciò giustifica il riferimento fatto dalla sentenza alle norme sull’accesso e sui limiti di riservatezza contenute nell’art. 53 del D.lgs. 50/2016.

Articoli di riferimento