12/06/2026

Conferma della graduatoria di gara: limiti all’avvalimento premiale e interpretazione sistematica della lex specialis

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Consorzio Stabile Artemide contro la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la legittimità degli atti di gara per l’accordo quadro lavori geotecnici bandito da Autostrade per l’Italia, riconoscendo la prevalenza del RTI CIPA. Il Consorzio Artemide contestava la corretta applicazione delle regole sull’avvalimento premiale, la valutazione del curriculum lavori, la posizione su certificazione di parità di genere, la regolarità fiscale del concorrente aggiudicatario e la qualificazione nelle categorie scorporabili. Il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado, ribadendo la piena conformità dell’operato della stazione appaltante alle norme del Codice dei contratti pubblici e alla lex specialis di gara, interpretata in modo sistematico.

Spiegazione Dettagliata

La decisione affronta le questioni relative alla possibilità di ricorrere all’avvalimento premiale per migliorare il punteggio tecnico in gara, in particolare laddove la lex specialis (documentazione di gara) e i chiarimenti resi dalla stazione appaltante circoscrivano o escludano tale possibilità per specifici criteri. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la lex specialis può legittimamente prevedere limiti stringenti all’avvalimento, soprattutto se, come nel caso del curriculum lavori, si richiede che l’esperienza sia effettivamente posseduta dal soggetto che svolge una quota rilevante della prestazione. Analogamente, il Consiglio ha confermato che la certificazione di parità di genere, essendo assimilabile ad altre certificazioni di qualità, può essere oggetto di avvalimento se vi è effettiva cessione di processi organizzativi. Sulla regolarità fiscale, il Collegio ha ritenuto che una irregolarità meramente formale e già oggetto di tempestiva regolarizzazione non giustifica l’esclusione dalla gara. Inoltre, è stato ritenuto legittimo il ricorso al subappalto qualificante per categorie specialistiche non possedute direttamente, purché ciò sia dichiarato in gara, in linea col Codice degli appalti. La sentenza ha affermato il principio secondo cui l’interpretazione della lex specialis deve seguire criteri letterali e sistematici, privilegiando la coerenza interna delle clausole e la ratio della gara, nel rispetto dei principi di parità e trasparenza.