12/06/2026

Illegittimità dell'esclusione per cumulo di lotti tra società di gruppo e nozione di PMI nell’aggiudicazione di appalti pubblici: interpretazione della "non cumulabilità" nel bando di gara ATM e art. 58 d.lgs. 36/2023

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di TK Elevator Italia s.p.a. contro la decisione del TAR Lombardia che aveva confermato l’aggiudicazione di due lotti, relativi al servizio di manutenzione di impianti di trasporto verticale della ATM di Milano, a due società appartenenti al medesimo gruppo (Del Bo Servizi s.p.a. e Del Bo s.p.a.). La ricorrente contestava la legittimità delle aggiudicazioni, affermando che le aggiudicatarie avrebbero falsamente dichiarato lo status di PMI per fruire della riduzione di garanzia provvisoria e che la normativa e la lex specialis impedivano l’aggiudicazione di più lotti a società dello stesso gruppo. Il Consiglio di Stato, richiamando la normativa nazionale ed europea, ha stabilito che la definizione di PMI va applicata alla singola entità giuridica e non al gruppo di appartenenza. Inoltre, ha chiarito che la ‘non cumulabilità’ dei lotti, se non diversamente specificato dalla lex specialis, si riferisce solo alla singola società partecipante e non al gruppo, e che la stazione appaltante può, ma non deve, estendere il vincolo anche ai gruppi, purché lo dichiari espressamente nel bando.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, ritenendo infondate le doglianze dell’appellante. In particolare: a) Sullo status di PMI, ritiene che la valutazione debba avvenire esclusivamente sulla singola società che partecipa alla gara, anche se parte di un gruppo, poiché la normativa nazionale richiama i criteri dimensionali della Raccomandazione UE 2003/361/CE senza estendere il computo anche ai collegamenti di gruppo. b) In tema di non cumulabilità dei lotti, il Consiglio stabilisce che, in assenza di una specifica clausola nella lex specialis che limiti l’aggiudicazione anche a imprese collegate, il divieto deve intendersi riferito solo all’operatore individuale, non potendo essere esteso automaticamente al gruppo imprenditoriale. c) I chiarimenti forniti in sede di gara hanno natura interpretativa e non possono modificare la legge di gara. d) Il Collegio ritiene non fondata la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, poiché la questione europea evocata non era pertinente rispetto al caso concreto. La decisione si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica delle norme del Codice dei Contratti Pubblici e sulla volontà della stazione appaltante così come espressa nella lex specialis.