Consiglio di Stato, Sez. III – Escussione della cauzione provvisoria per mancata stipulazione del contratto: responsabilità del consorzio stabile in caso di fallimento della consorziata designata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato dal Consorzio Stabile GST contro il Comune di Montespertoli in merito all'escussione della cauzione provvisoria e alla revoca dell’aggiudicazione di una gara per la realizzazione della Casa della Salute, causate dal fallimento della consorziata indicata come esecutrice. Il Consorzio sosteneva che tale situazione non fosse imputabile a sé stesso, ma il giudice ha confermato che la mancata stipula del contratto per causa interna al consorzio comporta automaticamente l’incameramento della cauzione, senza necessità di accertare dolo o colpa specifica o violazione del principio di buona fede.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione della responsabilità del consorzio stabile a seguito della mancata stipulazione del contratto di appalto per il sopravvenuto fallimento della società consorziata designata come esecutrice dei lavori. Il Consorzio appellante sosteneva la non imputabilità della causa, ma il Consiglio di Stato, richiamando la giurisprudenza consolidata e l’Adunanza Plenaria, ha ribadito che il consorzio è direttamente responsabile nei confronti della stazione appaltante degli impegni assunti in gara, comprese eventuali carenze che derivino dalle consorziate. In tal caso, la perdita di requisiti da parte dell’esecutore scelto è un fatto interno al consorzio stesso, e quindi l’escussione della cauzione provvisoria è automatica per ogni ostacolo riconducibile all’affidatario (anche indipendentemente da colpa o dolo). La sentenza sottolinea che tale interpretazione è in linea sia con la funzione di garanzia della cauzione provvisoria sia con il quadro normativo nazionale. Inoltre, la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, invocata dall’appellante, è ritenuta non applicabile in quanto riguardante fattispecie diverse (esclusione di soggetto non aggiudicatario e incameramento su importo sensibilmente superiore). Non sussistono vizi procedimentali e la motivazione degli atti comunali è adeguata, trattandosi di conseguenze automatiche stabilite dalla legge.



