13/05/2026

Conferma dell’interdittiva antimafia e della gestione straordinaria ex art. 32 d.l. 90/2014 nei confronti di società operante in appalti pubblici

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di una società operante nei settori delle pulizie, giardinaggio e servizi connessi, confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva già respinto il ricorso contro provvedimenti di interdittiva antimafia, gestione straordinaria e cancellazione dal registro imprese. La decisione ha ritenuto legittime le informazioni e le azioni amministrative adottate da Prefettura, ANAC e Camera di Commercio, in quanto fondate su elementi concreti e attuali di pericolo di infiltrazione mafiosa, avendo la Prefettura di Roma compiuto un’adeguata istruttoria anche sulla base di precedenti accertamenti della Prefettura di Napoli. Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso violazioni del principio di contraddittorio e ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale e comunitaria sulle normative antimafia.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza motiva il rigetto dell’appello fondandosi sulla congruità e attualizzazione degli elementi considerati dalla Prefettura di Roma nell’emissione dell’informativa antimafia, rilevando come il pericolo di condizionamento mafioso sia tuttora attuale nonostante alcune misure di self cleaning adottate dalla società. Il Consiglio ribadisce che la gestione prefettizia di misure preventive antimafia non necessita di uno standard probatorio penale, ma si basa su una valutazione di rischio sufficientemente argomentata anche attraverso elementi indiziari e circostanze sintomatiche. Inoltre, il Collegio ha escluso la necessità di contraddittorio procedimentale nella fase di adozione dell’interdittiva (ratione temporis), e ha confermato la legittimità degli effetti vincolati della cancellazione dal Registro Imprese e della gestione straordinaria limitata ai soli servizi oggetto di appalto pubblico, nonché ha rigettato le contestazioni sulla discrezionalità dell’ANAC. Sono ritenute infondate e in parte inammissibili le questioni di costituzionalità e compatibilità comunitaria della normativa sulle interdittive antimafia, ribadendo che quest’ultima ha natura preventiva e non sanzionatoria.