14/05/2026

Illegittimità della clausola di prelazione ex art. 183, comma 15, Codice Appalti nelle gare di project financing: annullamento aggiudicazione e subentro del miglior offerente

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Urban Vision s.p.a., annullando l’aggiudicazione in favore del raggruppamento A&C Network s.r.l./Vox Communication s.r.l. per la gestione dei servizi igienici pubblici a Milano. La causa dell’annullamento risiede nell’applicazione della clausola di prelazione prevista dall’art. 183, comma 15, del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti), che, secondo la Corte di Giustizia UE, viola i principi di parità di trattamento e concorrenza effettiva nelle procedure di finanza di progetto. La sentenza dichiara anche inefficace il contratto stipulato con il raggruppamento e dispone il subentro di Urban Vision quale nuovo aggiudicatario, previa verifica dei requisiti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda su una questione pregiudiziale rimessa alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea circa la compatibilità della clausola di prelazione nazionale con i principi UE. La Corte UE ha stabilito che la disciplina italiana che consente al promotore di una proposta di project financing di esercitare la prelazione e adeguare la propria offerta ex post rispetto all’esito della gara, ottenendo così l’aggiudicazione, è contraria sia al principio di parità di trattamento che a quello di concorrenza effettiva e libertà di stabilimento europea. Il Consiglio di Stato, recependo il dictum europeo, ha annullato l’aggiudicazione basata sulla prelazione, limitandosi però all’oggetto della domanda (cioè la sola illegittimità della prelazione, senza coinvolgere tutto l’iter di gara). È stata inoltre disposta l’inefficacia del contratto già stipulato e il subentro di Urban Vision, valorizzando lo stato di esecuzione e l’assenza di obiezioni sostanziali da parte dell’amministrazione. La pronuncia mantiene il rispetto del principio della domanda processuale, ossia che il giudice può pronunciarsi solo su ciò che è stato chiesto dalle parti.