Vincolo di aggiudicazione e unicità del centro decisionale: esclusione dalla gara solo in presenza di prove univoche di collegamento sostanziale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Immobiliare Riviera S.r.l., riformando la sentenza del TAR Liguria che aveva annullato la sua aggiudicazione per la gestione di una spiaggia comunale. Il TAR aveva reputato sussistente un collegamento sostanziale tra Immobiliare Riviera e Hotel Savoia (aggiudicataria di altro lotto), ravvisando un unico centro decisionale dovuto a legami familiari e partecipazioni incrociate nelle società. Il Consiglio di Stato ha invece evidenziato che, pur esistendo intrecci societari, non vi erano prove univoche e concrete di un’intesa o di una reale influenza tra i soggetti tali da giustificare l’esclusione dalla gara. La mera presenza di relazioni familiari e la detenzione di partecipazioni non sono sufficienti; è richiesto un quadro probatorio chiaro e indizi plurimi. Per questo motivo il ricorso di Versoprobo è stato respinto e rimessa la validità dell’aggiudicazione in favore di Immobiliare Riviera.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio, ribadito dalla giurisprudenza europea e nazionale, che l'esclusione da una gara pubblica per presunto collegamento sostanziale tra concorrenti può avvenire solo davanti alla dimostrazione effettiva e univoca dell’esistenza di un unico centro decisionale. Non basta la comunanza di soci, legami familiari o usufrutto di quote: occorre una prova rigorosa che indichi come le offerte siano state coordinate per eludere il vincolo di aggiudicazione e ledere la concorrenza. Il TAR si era sostituito indebitamente alla stazione appaltante, formulando valutazioni autonome sulle relazioni societarie, mentre spetta invece all’amministrazione la raccolta e la valutazione delle prove su simili collegamenti. Il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che, in assenza di criteri predeterminati e non discriminatori per la selezione dei lotti in caso di superamento del vincolo di aggiudicazione (come richiesto dall’art. 58, comma 4, Codice Appalti), non è lecito introdurli ex post o lasciare ampia discrezionalità alla stazione appaltante. La sentenza rinforza i principi di predeterminazione, trasparenza e certezza delle regole di gara e rimarca la necessità di accertamenti probatori rigorosi quando si tratta di escludere operatori per collegamenti sostanziali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato invocato dall’appellante per sostenere che l’esclusione di Versoprobo avrebbe dovuto essere disposta in presenza di condotte scorrette e sintomatiche di un illecito professionale grave; tuttavia, il Consiglio di Stato ha ritenuto che non vi fossero elementi concreti e sufficienti a configurare un’ipotesi di illecito professionale ai sensi dell’articolo 95, confermando che l’esclusione può essere disposta solo in presenza di prove gravi, univoche e concordanti.
Rilevante nelle censure sull’esclusione di Versoprobo per illecito professionale, l’articolo 98 è stato analizzato dal Consiglio di Stato in linea con il principio secondo cui solo comportamenti effettivamente gravi e comprovati (come offerte coordinate, violazioni di norme, condotte fraudolente) giustificano l’estromissione dalla gara. Nel caso di specie, mancavano elementi oggettivi a dimostrazione di condotte di tale gravità.
L’articolo 108 viene richiamato rispetto alla disciplina sulle variazioni successive all’aggiudicazione e sui criteri di selezione nei casi di aggiudicazione plurima. Il Consiglio di Stato, però, sottolinea che, se il disciplinare non predetermina criteri non discriminatori per la selezione del lotto in caso di superamento del vincolo di aggiudicazione, non è legittimo introdurli successivamente o lasciare la scelta al Comune. Va rispettato il principio di trasparenza e predeterminazione richiesto dalla norma.



