Legittimità dell'aggiudicazione di gara e limiti al sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni discrezionali delle commissioni di gara
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da una società seconda classificata contro l'aggiudicazione di una gara pubblica per lavori sul torrente Guarabione. La società ricorrente contestava la mancanza di motivazione nell’ammissione dell’aggiudicataria (nonostante carichi pendenti e precedenti penali), la legittimità del punteggio per alcune certificazioni, l’assegnazione dei punteggi tecnici e la commistione tra elementi tecnici ed economici nelle offerte. Il Consiglio di Stato ha confermato la correttezza delle valutazioni della commissione di gara e la legittimità delle condotte contestate, ribadendo il principio della discrezionalità tecnica delle commissioni e la necessità di una motivazione puntuale solo in caso di esclusione, non di ammissione, dei concorrenti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione offre un ampio chiarimento sul delicato equilibrio tra doveri motivazionali della stazione appaltante e tutela della concorrenza nelle procedure di gara. Sul primo motivo, viene riaffermato che un’analitica motivazione è richiesta solo per i provvedimenti di esclusione e non per quelli di ammissione, tranne quando vi siano elementi di particolare gravità in senso ostativo. Il Consiglio di Stato giudica congrua la valutazione della stazione appaltante sull’irrilevanza, ai fini dell'affidabilità, di precedenti penali non correlati all’oggetto dell’appalto e/o risalenti nel tempo. In secondo luogo, conferma la possibilità di ricorrere ad avvalimento interno al RTI per il possesso delle certificazioni richieste, purché il requisito sussista in modo 'sovrabbondante' in capo all’ausiliaria. Sul terzo motivo, la sentenza ribadisce che la valutazione tecnica e l’attribuzione dei punteggi spettano alla Commissione, il cui operato è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o errore manifesto, non potendosi il giudice sostituire nel merito. Infine, quanto alla commistione tra offerta tecnica ed economica, la presenza di dati di scarsa rilevanza economica non determina l’esclusione se non dimostrano un’effettiva influenza sulla Commissione. In definitiva, il Consiglio di Stato rimarca la necessità di tutelare la speditezza dell’azione amministrativa e la tassatività delle cause di esclusione, e rigetta tutte le censure dell’appellante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 del d.lgs. 36/2023 è stato invocato dall’appellante per sostenere l’obbligo di motivazione analitica, da parte della stazione appaltante, circa l’affidabilità professionale dell’aggiudicataria, in relazione a precedenti penali e carichi pendenti. Il Consiglio di Stato interpreta l’articolo nel senso che l’onere motivazionale puntuale sussiste soltanto in caso di esclusione, non di ammissione, salvo che emergano elementi di eccezionale gravità. Viene inoltre valorizzato il principio per cui l’illecito professionale grave può costituire causa di esclusione, ma deve essere valutato secondo ponderati criteri di attualità, gravità e rilevanza rispetto all’oggetto dell’appalto, con la possibilità per la stazione appaltante di ritenere irrilevanti fatti risalenti o estranei all’attività oggetto di affidamento.



