15/04/2026
Art. 113

Legittimità dell’aggiudicazione in assenza di obbligo di indicazione nominativa delle figure professionali nell’offerta tecnica e limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale di Rinascita soc. coop. soc., riformando la sentenza di primo grado che aveva annullato l’aggiudicazione in suo favore per pretesa mancata indicazione nominativa delle figure professionali nell’offerta tecnica. Il Consiglio ha chiarito che, secondo la lex specialis e l’art. 113 del Codice degli Appalti, è sufficiente l’impegno a garantire le figure richieste per l’esecuzione senza necessità di nominativi già in sede di offerta. Ha inoltre escluso la sussistenza di conflitto d’interessi in capo al RUP e limitato il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della commissione ai soli casi di manifesta illogicità o travisamento, escludendo che tali vizi fossero presenti nella valutazione dell’offerta di Rinascita. Sono stati dichiarati improcedibili gli altri motivi per difetto di interesse.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della corretta interpretazione delle clausole di gara riguardo ai requisiti delle figure professionali da impiegare nell’appalto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la lex specialis, letta anche alla luce dell’art. 113 del D.Lgs. 36/2023, richiedesse agli operatori di impegnarsi a fornire le figure professionali previste, ma non imponesse (pena esclusione) l’indicazione nominale e curriculare dei soggetti in sede di offerta. Tale requisito va verificato in fase esecutiva e di comprova dei requisiti. Ha inoltre respinto le censure sulla valutazione dell’offerta tecnica da parte della commissione giudicando non manifestamente illogica la motivazione dell’amministrazione, evidenziando che il giudice può sindacare solo gravi vizi motivazionali. Infine, ha escluso il conflitto di interessi del RUP, precisando che la semplice diffida a non tenere condotte denigratorie non integra una grave inimicizia tale da viziare la procedura. La decisione riafferma la necessità di una lettura sistematica e letterale della lex specialis e dei principi di proporzionalità, favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 113

L’articolo 113, che disciplina i requisiti per l’esecuzione dell’appalto, è stato centrale per l’interpretazione della lex specialis: il Consiglio di Stato ha chiarito che i requisiti sulle figure professionali si pongono come obblighi da dimostrare e garantire in fase esecutiva (non di partecipazione), e quindi non richiedono l’indicazione nominativa dei professionisti già in sede di offerta. L’accettazione ‘in astratto’ di questi obblighi in fase di gara e la successiva verifica puntuale dell’idoneità in fase di esecuzione rispetta i principi del codice (trasparenza, non discriminazione, proporzionalità), escludendo l’automatica esclusione per la mancata indicazione dei nomi nell’offerta.

Articoli di riferimento