Illegittimità della doppia attivazione del soccorso istruttorio e limiti temporali alla sanabilità della cauzione provvisoria in gara d’appalto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del TAR Lazio che aveva annullato l’aggiudicazione della concessione del servizio mensa a Bar Banqueting s.r.l. per non aver presentato una cauzione provvisoria conforme ai requisiti di legge entro il termine di presentazione delle offerte e per l’illegittima attivazione di un doppio soccorso istruttorio da parte della stazione appaltante. Tale condotta violava i principi di parità di trattamento tra concorrenti e integrità della procedura. Gli appelli di Bar Banqueting e di Cinecittà s.p.a. sono stati respinti, confermando che la regolarizzazione della cauzione provvisoria è ammessa solo se il documento è già formato prima della scadenza delle offerte.
Spiegazione Dettagliata
La controversia riguarda la legittimità della partecipazione e dell’aggiudicazione ad un operatore economico che aveva presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello dovuto, giustificandolo con la presunta applicazione di riduzioni per il possesso di certificazioni. La stazione appaltante aveva attivato un primo soccorso istruttorio per acquisire le certificazioni necessarie e, dopo aver verificato che non spettavano tutte le riduzioni applicate, aveva poi chiesto un’integrazione della cauzione provvisoria (secondo soccorso). Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la doppia attivazione del soccorso istruttorio fosse illegittima perché la normativa (art. 101 Codice appalti) e il disciplinare consentono solo un’integrazione limitata a documenti già esistenti alla data di scadenza dell’offerta e non la formazione di nuova documentazione. Inoltre, la cauzione provvisoria può essere sanata solo se già costituita, con data certa, prima della scadenza del termine, a tutela della par condicio tra i concorrenti e per evitare che si ammettano sanatorie tardive su elementi essenziali dell’offerta. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Bar Banqueting s.r.l. e non consentirne l’integrazione tardiva. La sentenza rafforza il principio che il soccorso istruttorio non può essere usato per rimediare a inosservanze sostanziali o per consentire una partecipazione irregolare in danno degli altri concorrenti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 è centrale nella decisione: il Consiglio di Stato chiarisce che il soccorso istruttorio può sanare omissioni e irregolarità solo se la documentazione (in particolare la garanzia provvisoria) è già esistente con data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte. Non è ammessa l’integrazione ex post di documenti formati dopo tale termine, né la duplicazione dei soccorsi istruttori con oggetti diversi, pena la violazione della par condicio competitorum.
L’articolo 108 è richiamato indirettamente nei motivi di impugnazione in merito all’omessa indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta e nel piano economico-finanziario, in violazione dei criteri di aggiudicazione. Tuttavia, la sentenza si concentra maggiormente sugli aspetti procedurali della regolarizzazione formale e non entra nel merito della valutazione qualitativa delle offerte secondo i criteri dell’articolo 108.
L’articolo 110 è evocato tra i motivi di ricorso per contestare il giudizio di congruità dell’offerta e la valutazione di eventuale anomalia. Nella sentenza, viene comunque ribadito che la mancata regolarità formale della garanzia provvisoria (elemento essenziale) impedisce di accedere ad una valutazione della congruità economica in senso proprio, poiché la partecipazione stessa non può essere sanata oltre il termine previsto.



