15/07/2026

Corretta applicazione del metodo di calcolo delle royalties e valutazione di congruità delle offerte nella gara per i servizi di ristorazione alle Gallerie degli Uffizi

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha rigettato sia l'appello principale proposto da Compass Group Italia s.p.a., sia l'appello incidentale della Bar Banqueting s.r.l., confermando la sentenza del TAR Toscana che aveva annullato l'aggiudicazione della gara bandita dalle Gallerie degli Uffizi per i servizi di ristorazione. La decisione si è basata sul corretto criterio di attribuzione dei punteggi economici riguardanti le royalties, ribadendo che il punteggio va calcolato sulla sola eccedenza rispetto alla base d'asta, non sull'intera percentuale offerta. È stato inoltre confermato che l'offerta tecnica e la sostenibilità economica delle offerte non erano viziate, ritenendo infondate tutte le ulteriori doglianze delle ricorrenti.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ha come fulcro il tema dell’interpretazione della lex specialis di gara e dei criteri di attribuzione dei punteggi relativi alle offerte economiche e tecniche. Il Consiglio di Stato ha stabilito che, in base al chiaro tenore delle clausole di gara, per attribuire il punteggio sulla componente royalties, occorreva considerare solo il rialzo percentuale rispetto alla base d’asta (10%), non l’intera percentuale offerta. Tale interpretazione, ancorata al criterio letterale e ragionevole di comparazione tra le offerte, evita di premiare offerte pari al minimo richiesto e valorizza solo l’effettivo miglioramento. Sulle ulteriori censure sollevate da Compass, relative a presunte incongruità e anomalie delle offerte concorrenti, il Consiglio di Stato chiarisce che non vi sono elementi oggettivi e manifesti di illogicità nelle valutazioni dell’amministrazione, specialmente nel contesto della concessione, dove il rischio d’impresa e la componente previsionale prevalgono e la discrezionalità amministrativa è elevata. Vengono infine respinte anche le doglianze sul mancato riconoscimento dei punteggi per competenze linguistiche, poiché la documentazione doveva essere prodotta già in gara. Nessuna delle critiche delle parti ha quindi superato il vaglio di legittimità e razionalità imposto dal giudice amministrativo.