15/07/2026
Art. 41Art. 108Art. 110

Ribasso su costi della manodopera negli appalti pubblici: interpretazione della lex specialis e del Codice dei contratti (Consiglio di Stato, Sez. V, 2026)

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da Edilsap S.r.l. avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva confermato la legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione del trampolino di Cortina d’Ampezzo. Il nodo centrale riguardava il criterio di calcolo del ribasso percentuale da applicare all'importo a base d’asta: Edilsap sosteneva che i costi della manodopera, indicati come 'non soggetti a ribasso' nella lex specialis, dovessero essere esclusi dal calcolo, ma la Stazione appaltante (e poi i giudici) hanno confermato che il ribasso va applicato sull'importo complessivo inclusivo della manodopera, secondo l'art. 41 del Codice. Di conseguenza, l'offerta di Edilsap, rimodulata, è risultata seconda, legittimando l'aggiudicazione ad altro operatore. Lamentata anche la mancata esclusione di un altro concorrente per presunta anomalia nell’indicazione dei costi della manodopera: doglianza respinta perché l’indicazione di costi maggiori non è di per sé sintomo di anomalia e ciò non incide sulla procedura secondo l’art. 108, comma 12.

Spiegazione Dettagliata

La decisione chiarisce che la regola normativa (art. 41, comma 14, del Codice) prevede che il ribasso percentuale debba essere calcolato sull’intero importo a base di gara, comprensivo dei costi della manodopera, salvo la necessità di indicare separatamente tali costi per fini di trasparenza e verifica di congruità. La lex specialis, anche laddove affermi che i costi della manodopera non sono 'soggetti a ribasso', richiama comunque la disciplina codicistica, lasciando aperta la possibilità che si applichi il ribasso sull’intero importo, inclusa la manodopera, salvo verifica (eventualmente) di sostenibilità economica. La sentenza ribadisce che, secondo la giurisprudenza consolidata, la disciplina di gara non introduceva alcuna deroga rispetto al Codice: l’offerta di Edilsap è stata correttamente valutata, parametrando il ribasso sull’importo totale secondo la logica del settore, così da permettere un confronto omogeneo fra tutte le offerte. Viene inoltre precisato che l’indicazione, da parte di un altro concorrente, di costi della manodopera superiori al valore stimato dalla Stazione appaltante non implica automaticamente l’obbligo di attivare il subprocedimento di verifica dell’anomalia, né giustifica modifiche della graduatoria ex post (art. 108, comma 12). L’organo giudicante sottolinea infine che il giudice d’appello può integrare la motivazione della sentenza di primo grado e che l’interpretazione della lex specialis va condotta in modo sistematico e coordinato con la normativa vigente. L’appello è respinto, confermando la legittimità dell’operato della Stazione appaltante e della sentenza di primo grado.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’art. 41, comma 14, viene richiamato per chiarire che il costo della manodopera, sebbene da indicarsi separatamente, resta incluso nell’importo a base d’asta su cui calcolare il ribasso percentuale. La disciplina consente la riduzione dei costi di manodopera solo se giustificata da una maggiore efficienza organizzativa e nel rispetto dei minimi salariali, senza che la lex specialis possa derogare a questa struttura se non in modo coerente con il Codice. La sentenza applica questo principio ritenendo legittima la rimodulazione del ribasso calcolato da Edilsap sull’importo totale e non al netto della manodopera, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza.

Articolo 108

L’art. 108 disciplina i criteri di aggiudicazione e, al comma 12, stabilisce il principio di invarianza delle medie: ogni variazione che interviene dopo l’aggiudicazione (ad es. esclusione di un concorrente) non incide sulla soglia di anomalia o sulla media. La sentenza lo richiama per respingere la richiesta di Edilsap di modificare la graduatoria in ragione dell'esclusione di un altro concorrente, sottolineando la stabilità e la continuità della procedura di gara una volta chiusa la fase di aggiudicazione.

Articolo 110

L’art. 110 regola la verifica delle offerte anormalmente basse. Nella sentenza si applica laddove si discute se l’indicazione di costi della manodopera superiori a quelli stimati dalla Stazione appaltante sia un indice di anomalia: i giudici precisano che, in assenza di concrete ragioni di inattendibilità o di margini di utile nulli, non vi è onere di attivare tale verifica sulla sola base del superamento del costo stimato. L’eventuale sottostima dei costi della manodopera è rilevante solo se produce anomalie effettive e giustificate.

Articoli di riferimento