Consiglio di Stato: legittima l'aggiudicazione nonostante l'indicazione aggregata dei costi della manodopera
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello di Devi Impianti S.r.l. annullando la sentenza del TAR che aveva escluso la sua aggiudicazione per presunta insufficiente trasparenza nell'indicazione del costo della manodopera per la macroarea relativa alla fornitura e posa in opera. Il Consiglio ha ritenuto legittima l'indicazione aggregata dei costi, in assenza di una prescrizione di dettaglio negli atti di gara, e ha rilevato la correttezza e ragionevolezza delle valutazioni effettuate dalla stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che, in assenza di una specifica previsione normativa o di gara che richieda l’analitica distinzione del costo della manodopera tra le diverse macroaree di un appalto misto, è legittimo indicare il costo della manodopera in modo aggregato. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che l'offerta dell’Impresa Devi era superiore alle previsioni della stazione appaltante e rispettava i livelli retributivi, soddisfacendo quindi i principi di serietà e congruità. Il TAR, secondo il Consiglio, ha illegittimamente sostituito la propria valutazione a quella della stazione appaltante, la quale gode di un margine di discrezionalità tecnica, contestando erroneamente la trasparenza dell’offerta. In sostanza, risulta giuridicamente infondata l’automatica esclusione dell’offerta per la mancata scomposizione dei costi della manodopera se la legge o la lex specialis non la richiedono, specie in assenza di contestazioni circa il rispetto dei minimi salariali.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 110 viene richiamato sia dal TAR che dalle parti per affermare la necessità di valutazione di offerte anormalmente basse e, in particolare, la verifica della sostenibilità dei costi della manodopera. Il Consiglio di Stato chiarisce che tale valutazione spetta in prima istanza alla stazione appaltante, la quale ha verificato la congruità e il rispetto dei livelli retributivi. L’interpretazione fornita dalla sentenza precisa inoltre che, se non viene avviato un subprocedimento di verifica dell’anomalia e se non esistono prescrizioni di scomposizione analitica, non si può pretendere una distribuzione dettagliata dei costi della manodopera tra le macroaree. Il Consiglio di Stato sottolinea che la mera esposizione aggregata non determina di per sé esclusione, in linea con le finalità dell’art. 110, che tutela la serietà e la non anomalia dell’offerta e non impone modalità di rendicontazione del costo della manodopera più gravose di quelle previste dagli atti di gara.



