15/09/2025

Conferma dell’aggiudicazione per la gara del servizio raccolta rifiuti nel Comune di -OMISSIS-: infondate le doglianze dell’appellante

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dalla società seconda classificata in una gara per l’affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani, confermando la legittimità dell’aggiudicazione al raggruppamento temporaneo di imprese. La ricorrente aveva sollevato molteplici censure, tra cui l’assenza di requisiti tecnico-professionali, economico-finanziari e la presenza di precedenti negativi a carico degli aggiudicatari. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le censure, rilevando sia la corretta interpretazione del disciplinare di gara (che non richiedeva la sottocategoria D7 per l’Albo Gestori Ambientali), sia la legittimità dell’avvalimento per la capacità economico-finanziaria. Anche le questioni sulla continuità dei requisiti dopo l’affitto di ramo d’azienda e la valutazione dei precedenti negativi sono state ritenute prive di concreto fondamento o generiche. Conseguentemente l’appello incidentale è stato dichiarato improcedibile e alla parte soccombente sono state addebitate le spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nella valutazione dei requisiti di partecipazione a gare d’appalto pubbliche, occorre aderire all’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis di gara. Il Consiglio di Stato ha rigettato la richiesta di esclusione dell’aggiudicatario perché il disciplinare non richiedeva l’iscrizione alla sottocategoria D7 dell’Albo Gestori Ambientali, né era richiesta in base all’oggetto specifico dell’appalto. Sotto il profilo della capacità economico-finanziaria, è stato confermato che il possesso di bilanci in pareggio poteva essere ‘integrato’ tramite avvalimento, in linea con la giurisprudenza sul c.d. “avvalimento di garanzia”. Per quanto attiene all’affitto di ramo d’azienda fra imprese, il Consiglio di Stato ha riconosciuto la continuità nel possesso dei requisiti, a fronte di una clausola del contratto che garantiva il subentro anche nei contratti di avvalimento. Le doglianze sui precedenti negativi dell’ausiliaria e della mandante sono state ritenute genericamente formulate e non dimostrate con specifiche ricadute sull’affidabilità del RTI. Infine, si ribadisce l’attuale orientamento giurisprudenziale secondo cui si esamina prima il gravame principale e si dichiara improcedibile quello incidentale se il primo viene rigettato.