15/09/2026

Rigetto dell'appello Wind Tre su gara Terna: i requisiti premianti sulle coperture radio e predisposizione TSN sono obblighi contrattuali verificabili solo in fase esecutiva

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Sintesi della Sentenza

La sentenza del Consiglio di Stato respinge il ricorso in appello di Wind Tre s.p.a., che contestava l'aggiudicazione della gara bandita da Terna Rete Italia per la fornitura di impianti radio 4G/5G dedicati a reti private. Wind Tre aveva sostenuto che le aggiudicatarie avessero attestato falsamente il possesso dei requisiti premianti in tema di copertura radio e supporto TSN e che la Stazione appaltante non avesse svolto adeguata verifica tecnica in gara. Il Consiglio di Stato, confermando la decisione del TAR Lazio, chiarisce che i requisiti premianti P.006 (predisposizione TSN), P.020, P.021 e P.022 (copertura radio) sono obbligazioni contrattuali, la cui effettiva realizzazione è verificabile solo nella fase di esecuzione del contratto. L'attribuzione del punteggio tecnico sulla base di impegni vincolanti è conforme alla lex specialis e alla normativa, mentre non vi sono elementi di mendacio o vizio di istruttoria. Sono altresì respinte le doglianze sulla necessità di comprova tecnica ex ante e su presunte illegittimità della legge di gara.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato poggia su un'interpretazione letterale e sistematica della lex specialis della gara Terna. Viene rilevato che i cosiddetti 'requisiti premianti' richiesti ai concorrenti sulla copertura delle stazioni e linee elettriche e sul supporto TSN (P.006, P.020, P.021, P.022) non sono condizioni minime di ammissibilità, ma rappresentano impegni contrattuali migliorativi che il fornitore si obbliga a realizzare durante l'esecuzione del contratto, come previsto espressamente dagli atti di gara. Pertanto, la loro verifica tecnica è rimandata alla fase esecutiva, non potendo essere oggetto di verifica o comprova documentale nella sola fase di gara. L'assunzione di tali impegni non integra una falsa dichiarazione, ma una promessa negoziale sanzionata, in caso di inadempimento, dalle ordinarie tutele contrattuali (penali, risoluzione, escussione garanzie). Quanto al supporto TSN, la dichiarazione di conformità alla Release 16 3GPP fornita dal vendor Nokia è ritenuta sufficiente, in quanto la lex specialis non richiede la disponibilità attuale della funzione, ma la predisposizione all’integrazione. Infine, le censure Wind Tre sulla necessità di una verifica tecnica preventiva e sulla presunta illegittimità della legge di gara sono respinte, perché la disciplina speciale prevedeva espressamente una verifica solo eventuale e successiva. Nessuna violazione dei principi codicistici né degli articoli del Codice degli appalti citati può dunque essere ravvisata.