Affidabilità e misure di self cleaning nella valutazione del grave illecito professionale: esclusione da gara legittima anche in presenza di azioni di compliance formali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di un RTI escluso da una gara pubblica per un servizio aereo antincendio, in quanto il procuratore speciale della società mandataria era stato rinviato a giudizio per turbativa d’asta relativa a gare analoghe. Nonostante l’adozione di misure di 'self cleaning' (compliance, nuove policy, audit), la stazione appaltante ha ritenuto che non vi fosse stata una reale cesura tra il soggetto rinviato a giudizio e la governance della società. La valutazione dell’Amministrazione è stata considerata correttamente discrezionale e motivata. La sentenza conferma la legittimità dell’esclusione per grave illecito professionale anche in presenza di misure di autodisciplina formali, quando queste non garantiscono sufficiente affidabilità.
Spiegazione Dettagliata
Il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso contro una sentenza del TAR Veneto che aveva confermato l’esclusione dalla gara d’appalto di un RTI, a causa del rinvio a giudizio per turbativa d’asta del procuratore speciale della mandataria. Gli appellanti sostenevano che la Regione non avesse valutato adeguatamente le misure di self cleaning adottate e che vi fosse carenza di motivazione e difetto di istruttoria. La sentenza ha chiarito che il grave illecito professionale è una causa di esclusione non automatica che richiede una valutazione discrezionale e complessiva da parte della stazione appaltante, la quale può basarsi anche sul rinvio a giudizio come indizio grave, purché motivato e preceduto da effettivo contraddittorio. Nel caso concreto, le misure adottate dalla società (compliance antitrust, modello 231, controllo esterno, policy e formazione) sono state ritenute insufficienti perché il soggetto coinvolto continuava a esercitare importanti ruoli gestionali e a rappresentare la società nella gara. Il giudizio della Regione è stato ritenuto immune da vizi, in quanto fondato su un'istruttoria adeguata e una motivazione logicamente coerente. La sentenza riafferma che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione della stazione appaltante se questa è ragionevole e supportata dai fatti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 è il fulcro della motivazione poiché individua il grave illecito professionale come causa di esclusione non automatica. La sentenza stabilisce che la sussistenza di tale illecito non implica l’esclusione automatica ma attribuisce alla stazione appaltante la responsabilità di valutarne, in concreto, l’idoneità a compromettere l’affidabilità. Nel caso de quo, l’Amministrazione ha ritenuto che il rinvio a giudizio del procuratore speciale fosse sufficiente a minare il rapporto fiduciario, motivando l’esclusione sulla base di questa valutazione discrezionale, come richiesto dalla norma.



