15/09/2026
Art. 7

Affidamento diretto ad ACI del servizio di gestione archivi tassa automobilistica regionale – Obbligo di gara pubblica e limiti alla cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza del TAR Campania, ha accolto il ricorso di GEFIL s.p.a. contro la deliberazione con cui la Regione Campania aveva affidato direttamente all'ACI il servizio di gestione dell'archivio regionale della tassa automobilistica. La sentenza, richiamando principi della Corte di Giustizia UE, stabilisce che anche per la sola gestione dell’archivio, ove sia previsto un corrispettivo per il servizio reso, non è possibile procedere mediante affidamento diretto, ma è necessaria una gara ad evidenza pubblica. L’accordo tra Regione e ACI non può configurarsi come legittima cooperazione tra amministrazioni esente da gara, mancando la condivisione di compiti e la gratuità richiesta. Non è stato riconosciuto il diritto al risarcimento danni a GEFIL, data la complessità e la novità della questione.

Spiegazione Dettagliata

Il Consiglio di Stato ha annullato la delibera con cui la Regione Campania aveva affidato direttamente ad ACI la gestione dell'archivio informatico della tassa automobilistica, dichiarando che tale affidamento configura un appalto di servizi soggetto alle regole dell’evidenza pubblica, e non un accordo di cooperazione tra amministrazioni che possa essere esentato dalla gara. L’applicazione di un corrispettivo per il servizio prestato all’ACI e l’assenza di reciproca condivisione dei compiti hanno impedito di qualificare l’accordo come cooperazione legittima ex art. 7 del d.lgs. 36/2023 e secondo la disciplina europea (art. 12, dir. 2014/24/UE). La Corte di Giustizia UE (ord. C-316/25) è stata esplicita sul punto: anche per attività apparentemente accessorie, come la gestione dell’archivio, l’affidamento diretto viola il diritto UE se prevede corrispettivo. Il Consiglio di Stato chiarisce inoltre che il giudicato va integrato e interpretato anche alla luce delle sopravvenienze giurisprudenziali europee, in una logica di primato del diritto UE rispetto alla certezza del giudicato nazionale. Tuttavia, il ricorso per il risarcimento dei danni è stato respinto, riconoscendo l’errore scusabile della Regione, data la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali precedenti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 7

L’articolo 7 del d.lgs. 36/2023 è stato richiamato in quanto norma nazionale di recepimento della disciplina UE sulla possibilità, per le amministrazioni, di organizzare autonomamente servizi pubblici, anche mediante cooperazione tra enti. La sentenza chiarisce, sulla scorta delle sentenze della Corte di Giustizia UE, che la cooperazione tra amministrazioni (come tra Regione e ACI per la gestione degli archivi) è legittima solo in presenza di condizioni cumulative: condivisione effettiva di compiti, partecipazione attiva di entrambe le parti, assenza di corrispettivo oneroso che alteri la natura del rapporto. Poiché tale accordo prevedeva solo la cessione di un servizio contro corrispettivo, mancava la sostanza della cooperazione pubblica e quindi doveva applicarsi la regola della gara ad evidenza pubblica. L'articolo è stato interpretato in senso restrittivo alla luce della prevalenza del diritto UE sul piano dei presupposti dell’esenzione dalla gara.

Articoli di riferimento