Appalto ANAS: Rigetto dell'appello per esclusione, falsa dichiarazione e verifica di anomalia in gara per barriere di sicurezza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto da un'impresa seconda classificata in una gara indetta da ANAS per la posa di barriere di sicurezza metalliche (Lotto 4), confermando la decisione del TAR Lazio. L'appellante aveva sollevato diverse censure, tra cui la presunta irregolarità fiscale e contributiva delle imprese consorziate dell'aggiudicataria, la presenza di false dichiarazioni sull'esperienza tecnica e la mancata verifica dell'anomalia dell'offerta. Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate tutte le doglianze, ribadendo che la prova di regolarità si basa sulle certificazioni rilasciate dalle autorità competenti e DURC, che l'attribuzione dei punteggi tecnici è questione di discrezionalità tecnica della commissione e che la verifica facoltativa dell'anomalia dell'offerta non può essere sindacata se non per manifesta illogicità.
Spiegazione Dettagliata
La decisione chiarisce diversi aspetti del diritto degli appalti pubblici:
1. Regolarità fiscale e contributiva: La presenza nei bilanci di debiti verso l'erario o enti previdenziali non implica automaticamente l'irregolarità rilevante, salvo accertamenti definitivi da parte delle autorità competenti. Sono le certificazioni rilasciate (DURC, certificato Agenzia Entrate) a fare fede, salvo querela di falso.
2. False dichiarazioni e attribuzione del punteggio: La commissione gode di un ampio margine di discrezionalità nella valutazione tecnica e nell'attribuzione dei punteggi. Laddove vi siano contestazioni sull'esperienza dichiarata, il loro rilievo diventa dirimente solo in caso di totale insussistenza delle esperienze dichiarate e di effettiva incidenza sulla graduatoria. La dichiarazione di lavori eseguiti in subappalto può portare solo a una riduzione proporzionale del punteggio, non all'azzeramento, se comunque l'esperienza è comprovata.
3. Verifica di congruità dell’offerta: L'attivazione della verifica di anomalia dell’offerta è discrezionale quando non è obbligatoria secondo la legge di gara. Le migliorie offerte, se non valorizzate economicamente nell’offerta tecnica e a carico dell’offerente, non alterano il parametro del costo della manodopera posto a base di gara e non innescano automaticamente l’obbligo di verifica.
In definitiva, la sentenza riafferma i principi di separazione tra aspetti contabili e accertamenti di regolarità, la centralità delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti, il limite dell’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione, e la discrezionalità amministrativa nella verifica di anomalia.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 94 è richiamato per valutare l'esistenza di cause di esclusione automatica dalla gara relative a violazioni gravi e definitivamente accertate in materia fiscale e previdenziale, nonché per la rilevanza di false dichiarazioni nelle procedure selettive. La sentenza chiarisce che, in assenza di accertamenti definitivi (certificati di regolarità o DURC negativo), non si configura la causa di esclusione automatica e che le contestazioni sulla mera presenza di debiti in bilancio non sono sufficienti a fondare l'esclusione sotto questo profilo.
L'articolo 110 viene applicato nel valutare la legittimità della scelta della stazione appaltante di non sottoporre l'offerta dell'aggiudicataria a verifica di congruità, non essendo emersi indici certi di anomalia secondo la lex specialis di gara e in assenza di manifesti indizi di irragionevolezza o illogicità. La sentenza ribadisce che la verifica di anomalia non è sempre obbligatoria ed è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante nei limiti fissati dalla legge e dal bando.



