15/10/2025

Esclusione per mancata indicazione separata dei costi della manodopera e sottostima dei costi nel servizio di ristorazione – Lotto 1 ARIA S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha confermato, con diversa motivazione, la sentenza del TAR Lombardia che disponeva l’esclusione di CNS (Consorzio Nazionale Servizi) dalla gara per l’affidamento del servizio di ristorazione presso alcune aziende sanitarie lombarde. La decisione deriva dall’errata modalità di calcolo del costo della manodopera nell’offerta, nonché dalla mancata indicazione separata dei costi per tre manutentori in subappalto, inseriti genericamente sotto la voce 'spese generali'. Il Collegio ha affermato che la corretta prassi esige l’utilizzo del monte ore contrattuale anziché di quello effettivo o mediamente lavorato e che il mancato rispetto dell’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, comporta l’esclusione automatica dalla gara.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta principalmente due profili: la metodologia di calcolo del costo della manodopera e gli obblighi di trasparenza nella formulazione dell’offerta economica. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il costo della manodopera deve essere calcolato sulle 'ore contrattuali' – cioè il monte ore di servizio effettivamente offerto alla stazione appaltante – e non sulle ore mediamente lavorate secondo le tabelle ministeriali o su valori teorici. Tale prassi garantisce una valutazione realistica della sostenibilità economica dell’offerta, evitando sottostime che incidano sulla corretta esecuzione contrattuale. Inoltre, la decisione approfondisce l’obbligo dell’operatore economico di indicare separatamente i costi del personale impiegato anche quando questi servizi siano affidati in subappalto (non potendo, in caso di servizi stabili e continuativi, ricomprenderli tra le 'spese generali'). L’inadempimento comporta un vizio insanabile dell’offerta sotto il profilo della trasparenza e verificabilità. Il Collegio, sulla scorta della giurisprudenza consolidata, ha stabilito che simili omissioni impediscono la verifica della conformità ai minimi salariali e giustificano l’esclusione senza possibilità di sanatoria. La sentenza assume valore di riferimento per la disciplina della verifica di congruità dell’offerta e la regolazione dei costi della manodopera in appalti pubblici.