16/01/2026

Termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione di appalto e conoscenza degli atti lesivi: irricevibilità per tardività del ricorso

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello proposto dalla Convatec Italia S.r.l. avverso la sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato irricevibile, per tardività, il ricorso contro l’aggiudicazione del lotto n. 14 della gara per la fornitura di medicazioni speciali. Il TAR aveva ritenuto che la ricorrente fosse già a conoscenza degli elementi essenziali e lesivi dell’aggiudicazione al momento della comunicazione della stessa, facendo decorrere il termine di 30 giorni per impugnare. Il Consiglio di Stato ha confermato che il termine decorre dalla pubblicazione dell’aggiudicazione e che il successivo accesso agli atti non può prorogare tale termine, rigettando anche la questione di legittimità costituzionale sull’art. 120 c.p.a.. L’appello è stato respinto e la società appellante condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria per il superamento dei limiti dimensionali dell’atto.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del Consiglio di Stato si basa sul principio giurisprudenziale secondo cui, nelle gare pubbliche, il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla comunicazione, unitamente a tutti i verbali di gara, ove siano percepibili i vizi lamentati dal ricorrente. Nel caso di specie, Convatec era già in grado di conoscere, dalla pubblicazione degli atti e dal nome commerciale del prodotto dell'aggiudicataria, i motivi di doglianza, senza necessità di attendere l’accesso agli atti di gara. La richiesta di differire la decorrenza del termine all’esito dell’accesso agli atti è stata quindi rigettata. Il Consiglio di Stato ha altresì respinto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120 c.p.a., chiarendo che la normativa e la sua interpretazione garantiscono già in modo adeguato il diritto di difesa, senza inficiare i principi costituzionali. Inoltre, la richiesta di superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello è stata respinta perché non presentata correttamente secondo le norme procedurali. La sentenza esclude così qualsiasi ulteriore esame di merito sulle doglianze tecniche contro l’aggiudicazione.