Annullamento dell’esclusione da una gara d’appalto per omessa dichiarazione di irregolarità fiscale non rilevante: riequilibrio tra obblighi dichiarativi e cause tassative di esclusione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Greenvest Esco s.r.l. contro la Regione Sardegna, annullando l’esclusione della società da una procedura di gara pubblica e il successivo provvedimento di aggiudicazione alla controinteressata. L’esclusione era stata disposta per la presunta omissione della dichiarazione di una pendenza tributaria. Tuttavia, la pendenza non costituiva una grave violazione definitivamente accertata e l’importo contestato era inferiore alla soglia di gravità prevista. Pertanto, il Consiglio di Stato ha affermato l’insussistenza di un obbligo dichiarativo assistito da esclusione, disponendo la riammissione di Greenvest Esco s.r.l. e il rinnovo della valutazione da parte della stazione appaltante.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che l’obbligo di dichiarazione di circostanze rilevanti ai fini della partecipazione a una gara pubblica si attiva solo in presenza di fatti che, secondo il Codice degli Appalti, costituiscono tassativa causa di esclusione (artt. 94 e 95). Nel caso specifico, la pretesa tributaria era oggetto di contenzioso e non era definitiva; inoltre, il suo importo non raggiungeva le soglie di gravità indicate dalla normativa. Il Consiglio di Stato ha dunque escluso che l’omessa dichiarazione potesse giustificare l’esclusione automatica o non automatica dell’operatore economico. Si afferma così il principio di tassatività delle cause di esclusione, volto a garantire la massima partecipazione e parità di trattamento tra operatori economici. Il Collegio ha disposto l’annullamento degli atti di esclusione e di aggiudicazione, imponendo alla stazione appaltante di riesercitare il proprio potere valutativo in modo conforme alle norme vigenti. Non sono stati riconosciuti né il subentro nel contratto né il risarcimento dei danni, poiché la riammissione consente il pieno soddisfacimento dell’interesse della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per riaffermare il principio di tassatività delle cause di esclusione nelle procedure ad evidenza pubblica. La sentenza ribadisce che solo le esclusioni previste dal codice possono trovare applicazione, senza possibilità per le stazioni appaltanti di estendere arbitrariamente i motivi di esclusione.
Applicato per valutare se la posizione fiscale dell’operatore integrasse una causa di esclusione automatica. Il Consiglio di Stato ha stabilito che non vi era alcuna violazione grave definitivamente accertata degli obblighi fiscali, poiché la cartella di pagamento era stata impugnata e successivamente annullata.
Utilizzato per verificare l’eventuale ricorrenza di una causa di esclusione non automatica legata a gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. La Corte ha rilevato che l’importo non superava la soglia del 10% del valore dell’appalto, escludendo così la gravità richiesta dalla norma.
Considerato in relazione agli obblighi dichiarativi e al procedimento per l’esclusione. È stato precisato che l’omissione dichiarativa può essere rilevante solo se attiene a cause di esclusione tassative e che l’operatore aveva adottato tutte le misure correttive e comunicative previste dalla normativa.
Invocato per valutare la sussistenza di un illecito professionale grave in relazione all’omessa dichiarazione. La sentenza sottolinea che informazioni eventualmente omesse o fuorvianti assumono rilievo solo se idonee ad alterare il processo decisionale e, comunque, solo entro i limiti della gravità previsti dal codice.



