Accoglimento dell’appello del Ministero dell’Interno e conferma dell’esclusione di Athena S.r.l. dalla gara per la gestione dei centri di accoglienza a Terni per modifica essenziale dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del Ministero dell’Interno contro la sentenza del Tar Umbria che aveva annullato l’esclusione di Athena S.r.l. dalla gara per la gestione dei centri di accoglienza della provincia di Terni. Athena era stata esclusa dalla Prefettura di Terni per aver ridotto il numero dei posti offerti rispetto a quanto dichiarato in gara, alterando elementi essenziali della propria offerta. Secondo il Consiglio di Stato, la riduzione dei posti offerti costituisce una modifica sostanziale dell’offerta tecnico-economica, violando il principio di immodificabilità dell’offerta e compromettendo la correttezza della valutazione comparativa. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata e il ricorso di Athena respinto.
Spiegazione Dettagliata
Nella procedura per l’accordo quadro per la gestione dei centri di accoglienza, l’offerta degli operatori economici riguardava un numero specifico di posti da mettere a disposizione, elemento ritenuto essenziale sia ai fini tecnici che economici. Athena S.r.l., prima in graduatoria grazie al numero di posti offerti e al ribasso economico, ha successivamente ridotto la propria disponibilità da 250 a 126 posti, dopo aver già presentato l’offerta. Il Consiglio di Stato ha chiarito che questa modifica, al di là della natura flessibile degli accordi quadro, incide sugli elementi oggetto di valutazione della gara e altera i criteri della comparazione concorrenziale. Il principio di immodificabilità dell’offerta, previsto dalla normativa sugli appalti, tutela la par condicio tra operatori e garantisce la trasparenza e l’affidabilità del procedimento. Pertanto, la Prefettura ha legittimamente escluso Athena dalla procedura, poiché la variazione del numero dei posti resi disponibili dopo la presentazione dell’offerta rappresentava una modifica sostanziale delle condizioni poste a base della valutazione. La sentenza del TAR che aveva annullato l’esclusione è stata quindi riformata e il ricorso originario respinto.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dall’appellante per sostenere che la responsabilità della riduzione dei posti è in capo all’operatore economico (principio della fiducia), e che la stazione appaltante può confidare sulla veridicità e l’affidabilità delle dichiarazioni rese in sede di offerta. Il Consiglio di Stato sottolinea che la fiducia tra amministrazione e operatori economici implica anche il rispetto delle regole e delle condizioni offerte, senza modifiche unilaterali dopo la fase selettiva.
Rilevante per la disciplina dell’accordo quadro. Il Consiglio di Stato chiarisce che la flessibilità tipica degli accordi quadro opera nella fase esecutiva, mentre nella fase di aggiudicazione l’offerta deve restare immutata nei suoi elementi essenziali, tra cui il numero di posti offerti, che costituisce il parametro per la graduatoria e la valutazione concorrenziale ai sensi dell’articolo in esame. La modifica dei posti offerti contrasta con il divieto di variazioni sostanziali previsto dalla norma.
Applicato nel valutare gli effetti della modifica dell’offerta economica: la riduzione dei posti incide direttamente sulla composizione dell’offerta sotto il profilo dei costi del lavoro e degli oneri di sicurezza, elementi che devono essere chiaramente indicati in sede di gara e non possono essere modificati successivamente. La sentenza conferma che l’attribuzione dei punteggi e la determinazione della convenienza dell’offerta si basano su dati certi e inalterabili, pena la violazione dei criteri di aggiudicazione e la trasparenza del procedimento.



